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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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semplicemente morale o psichico - ed il dolo richiesti per il medesimo reato; ne consegue<br />

che quando tali condizioni si siano verificate in relazione al delitto di associazione per<br />

delinquere sono integrati gli estremi della partecipazione a detta associazione, mentre<br />

allorchè le dette condizioni non si siano verificate, il fatto potrà integrare gli estremi di<br />

altri reati, corruzione, favoreggiamento o altro, ma non quello di concorso in associazione<br />

per delinquere”) cfr. Cass. sez. I sent. n° 02343 del 30 Giugno 1994 - in senso conforme cfr.<br />

sez. I sent. n° 02348 del 27 Giugno 1994- sez. I sent. n° 02699 del 30 Giugno 1994- sez. I<br />

18 Maggio 1994 nn° 2342 e 2348 - sent. n° 2699 del 5 Giugno 1994- sez. I 19 Gennaio 1987<br />

sent. n° 107 e sent. n° 418 del 21 Marzo 1989.<br />

Particolare rilievo pone, poi, l’indirizzo ermeneutico in esame al problema del dolo,<br />

sostenendo che essendo il dolo nel reato “de quo” il dolo specifico consistente nella<br />

consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio con la volontà di realizzare i<br />

fini propri dell’associazione, ove il soggetto esterno avesse tale atteggiamento psichico, in<br />

nulla si differenzierebbe dal dolo del partecipe, con la giuridica conseguenza<br />

dell’impossibilità di configurare per tale reato l’ipotesi del concorso esterno (“ Nel reato di<br />

associazione per delinquere di tipo mafioso non è configurabile responsabilità a titolo di<br />

cosiddetto concorso esterno giacchè o il presunto concorrente esterno, nel porre in essere<br />

la condotta oggettivamente vantaggiosa per il sodalizio criminoso, è animato anche dal<br />

dolo specifico proprio di chi voglia consapevolmente contribuire a realizzare i fini per i<br />

quali il detto sodalizio è stato costituito ed opera, e allora egli non potrà in alcun modo<br />

distinguersi dal partecipante a pieno titolo; ovvero mancando in lui quel dolo specifico, la<br />

condotta favoreggiatrice o agevolatrice da lui posta in essere dovrà essere necessariamente<br />

riguardata come strutturalmente e concettualmente distinta e separata dal reato<br />

associativo” - cfr. Cass. sez. I sent. n° 02699 del 30/06/1994).<br />

Non costituirebbe un limite a tale orientamento ermeneutico il dato letterale di cui<br />

all’art. 418 c.p. laddove introducendo la clausola di sussidiarietà “ fuori dei casi di concorso<br />

nel reato” sembrerebbe alludere ad una generale ammissibilità nel nostro ordinamento del<br />

concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416 bis c.p., in quanto con tale locuzione il<br />

legislatore avrebbe inteso fare riferimento al solo concorso necessario di persone e non<br />

anche al concorso eventuale nel medesimo.<br />

Invero, sempre secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale in esame, la<br />

stessa previsione del reato di assistenza agli associati di cui all’art. 418 c.p. nonchè la<br />

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