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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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<strong>La</strong> novità peculiare del codice vigente, come evidenziato dalla stessa Relazione al<br />

progetto preliminare (p.61), consiste proprio nell’avere sottolineato a livello normativo il<br />

raccordo tra libero convincimento del giudice ed obbligo di motivazione, messo<br />

ulteriormente in risalto dalla correlazione tra la norma di cui all’art. 192 c. I° e quella di cui<br />

all’art. 546 lett. e) c.p.p, che richiede che la sentenza contenga, tra l’altro, l’indicazione delle<br />

prove poste a base della decisione e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice<br />

ritiene non attendibili le prove contrarie.<br />

Tali disposizioni impongono, quindi, al giudice di rendere conto criticamente e<br />

razionalmente della formazione del proprio convincimento assolvendo ad una duplice<br />

funzione di garantire una possibilità di controllo del proprio operato da parte del giudice<br />

dell’impugnazione ed un piu’ diffuso controllo da parte dei consociati (funzione endo-<br />

processuale e funzione eso-processuale della motivazione).<br />

Emblematica, a tal riguardo, deve ritenersi la pronuncia emessa dalla Suprema Corte<br />

sul nuovo disposto dell’art. 192 c. I c.p.p., SEZ. 1 n° 12370 DEL 06/12/91:<br />

“Il disposto dell'art. 192, comma 1, cod.proc.pen. 1988 sottolinea l'attribuzione<br />

esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di<br />

esplicitare, nel modo piu' rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione<br />

adottata e devesi ritenere che si sia inteso ribadire in pieno il principio del libero<br />

convincimento, ancorandolo soltanto alla necessita' di indicazione specifica "dei risultati<br />

acquisiti e dei criteri adottati", al fine di evitare che lo stesso trasmodi in uso arbitrario di<br />

tale principio. <strong>La</strong> valutazione e la interpretazione delle deposizioni testimoniali<br />

costituiscono, pertanto, anche sotto il vigore del nuovo codice, indagine di merito che<br />

sfugge al sindacato della Cassazione se non sotto il profilo del vizio di motivazione,<br />

quest'ultimo inteso come superamento del limite intrinseco alla liberta' di convincimento<br />

del giudice e il controllo di questa Corte ha per oggetto appunto un tale eventuale<br />

superamento”.<br />

Ma perchè la motivazione del giudice possa assolvere adeguatamente al proprio<br />

scopo essa deve tenere conto di altro principio cardine del nostro Ordinamento penale che è<br />

quello della valutazione unitaria delle complessive emergenze processuali; in tal senso<br />

cfr. CASS. SEZ. VI SENT. 10642 DEL 03/11/92 (UD.28/09/92):<br />

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