07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

appresentate in quell’articolo e che la riguardano si sono rivelate prive di fondamento.<br />

Nel darle atto di quanto sopra le esprimo, altresì, il mio rammarico per i riflessi che<br />

possono essersi determinati nell’Amministrazione da cui dipende e sono sicuro che vorrà<br />

considerare superato ogni motivo di contrasto tra noi esistente”; con sentenza emessa lo<br />

stesso 13/2/1990 il Tribunale di Roma aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti<br />

di Roberto Chiodi e Giovanni Valentini in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, di<br />

diffamazione a mezzo stampa ed omesso controllo del periodico, in quanto estinti per<br />

rimessione della querela accettata dagli imputati; nella sentenza citata si dava atto che<br />

sussisteva un accordo tra le parti per porre le spese del procedimento a carico degli imputati<br />

(cfr. lettera citata a firma di Chiodi e Valentini allegata alla missiva a firma dell’ex Direttore<br />

del S.I.S.D.E. Riccardo Malpica inviata in quattro esemplari pressocchè identici a Domenico<br />

Sica- all’epoca Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza<br />

mafiosa- ad Antonio Gava- all’epoca Ministro dell’Interno- a Vincenzo Parisi- all’epoca<br />

Capo della Polizia e a Giulio Andreotti- all’epoca Presidente del Consiglio dei Ministri-<br />

Doc. n° 7 Prod. P.M. acquisito all’udienza del 6/5/1994- sentenza citata del Tribunale di<br />

Roma acquisita all’ud. del 6/5/994 Doc. n° 18 elenco Difesa- dichiarazioni imputato sulla<br />

vicenda esame ff. 53 e ss. ud. 22/11/1994 e ff. 30 e ss. ud. 9/12/1994- deposizione Roberto<br />

Chiodi ud. 21/6/1994).<br />

Escusso all’udienza del 21 Giugno 1994 il teste Roberto Chiodi ha dichiarato che il<br />

suo collega Acciari, dopo avere scritto l’articolo citato era andato in ferie ed era stato<br />

assegnato a lui dalla redazione l’incarico di tornare sullo stesso argomento già anticipato<br />

predisponendo un altro articolo da pubblicare su un altro numero del settimanale; ha<br />

confermato di avere scritto il primo articolo in data 13 Agosto 1989 nel quale aveva<br />

riportato la notizia che il soggetto che aveva informato Oliviero Tognoli era il funzionario<br />

del S.I.S.D.E. Bruno Contrada e di avere insistito sulla fondatezza della notizia nel<br />

successivo articolo, in cui si dava atto della presentazione della querela da parte del dott.<br />

Contrada; ha affermato di avere appreso che il Tognoli pur non avendo messo a verbale le<br />

sue dichiarazioni aveva fatto il nome del dott. Contrada ai magistrati (“da quello che posso<br />

ricordarmi, e che credo di avere capito, Tognoli il nome di Contrada a verbale non lo fa, ne<br />

parla con i magistrati in un momento che non viene verbalizzato, però ne parla ”); ha<br />

chiarito che essendogli stato affidato quell’incarico di proseguire il lavoro già avviato da<br />

altro suo collega e non essendo un esperto di fatti di mafia si era limitato a verificare la<br />

fondatezza della notizia riguardante Tognoli e l’aveva inserita in un contesto piu’ ampio<br />

desunto da pezzi di archivio in cui si faceva riferimento all’appartenenza del dott. Contrada<br />

755

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!