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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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teste Di Paola nel corso della sua deposizione).<br />

Ad ulteriore riscontro del fatto che gli accertamenti eseguiti nel 1984 dai dott.ri De<br />

Luca e D’Antone avevano consentito di escludere con sicurezza ogni fondatezza<br />

all’anonimo in oggetto è emerso che lo stesso non era stato neppure trasmesso alla<br />

Magistratura: ed infatti nella nota in data 11/3/1995, acquisita all’udienza del 19/10/1995, si<br />

certfica che nei registri degli anonimi della Procura della <strong>Repubblica</strong> di Palermo, relativi<br />

agli anni 1984-1985, non risultano annotati i nominativi Di Paola Rosario e/o Cosimo.<br />

Alla luce delle esposte risultanze appare evidente, quindi, che il riferimento fatto dal<br />

Tognoli nell’interrogatorio del Maggio 1989 agli avvertimenti sia pur generici fatti dal Di<br />

Paola aveva l’esclusivo fine di fondare su un fatto vero, il suo rapporto di amicizia con il<br />

funzionario della P.S. Cosimo Di Paola, il falso sospetto che potesse essere lui il funzionario<br />

che lo aveva avvertito prima della sua fuga da Palermo così allontanando ogni sospetto dal<br />

dott. Contrada che aveva già indicato in precedenza, con inequivocabile certezza, come il<br />

soggetto che lo aveva favorito.<br />

Tognoli in un primo momento aveva creato le premesse di una collaborazione con<br />

l’A.G. italiana: il 3 Febbraio 1989 aveva reso un interrogatorio nel quale aveva fatto delle<br />

ammissioni in ordine alla non casualità della sua fuga ed aveva anticipato informalmente al<br />

Giudice istruttore dott. Falcone il nome del dott. Contrada come quello del funzionario di<br />

Polizia che lo aveva informato consentendogli di darsi alla latitanza; fin da quei primi<br />

momenti il Tognoli, però, aveva dimostrato di nutrire una grande paura a verbalizzare quella<br />

circostanza, paura ed addirittura “terrore” che non potrebbero in alcun modo giustificarsi nè<br />

aderendo all’ipotesi che fosse stato il fratello ad avvisarlo delle ricerche della polizia nè<br />

accogliendo l’ipotesi che fosse stato il suo amico Cosimo Di Paola; non aveva voluto<br />

verbalizzare il nome del funzionario che lo aveva favorito riservandosi di farlo in un<br />

secondo momento dopo avere preso contatti con i propri familiari (sul punto v. deposizioni<br />

Ajala e Del Ponte) ed è certo che nel periodo della sua detenzione in Svizzera, prima della<br />

rogatoria del Maggio 1989, OlivieroTognoli aveva avuto diverse occasioni di colloquio con<br />

i propri familiari (sul punto hanno concordemente deposto i testi Gioia e Del Ponte e lo<br />

stesso teste Mauro Tognoli ha ammesso la circostanza). A seguito di tali colloqui il Tognoli<br />

aveva deciso di mutare radicalmente il proprio atteggiamento, ma restava il problema delle<br />

sue precedenti ammissioni alle quali aveva ritenuto di porre rimedio da un lato opponendosi<br />

alla trasmissione ufficiale all’A.G. del verbale rogatoriale del Febbraio 1989, dall’altro<br />

rendendo nel Maggio successivo una dichiarazione che tentava di scagionare la persona da<br />

lui indicata in precedenza offrendo versioni alternative alla sua precipitosa fuga.<br />

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