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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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potendo, pertanto, essere utilizzati ai fini di un giudizio di pericolosità attuale del detenuto<br />

(cfr. ordinanza cit. in atti).<br />

Lo stesso Buscetta ha dichiarato che nel corso di quella pratica egli non aveva avuto<br />

difficoltà ad ottenere la semi-libertà ed ha aggiunto che in quel momento non aveva ancora<br />

appreso dei rapporti esistenti tra il dott. Contrada ed il Riccobono (li apprese in seguito, solo<br />

dopo essersi sottratto nel Giugno del 1980 alla semi-libertà).<br />

Non vi è alcun dato processuale da cui potere evincere che il Riccobono fosse a<br />

conoscenza di quella pratica, per cui non si vede come avrebbe dovuto fare ad intercedere in<br />

favore del Buscetta nei confronti del dott. Contrada.<br />

Comunque quel parere non aveva avuto alcuna efficacia negativa, tale da poter<br />

giustificare alcun motivo di personale risentimento, e per il Buscetta che già aveva usufruito<br />

di piu’ permessi concessigli dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Cuneo,<br />

nell’Agosto e nel Novembre 1979, ottenere la libertà per vie regolari non era poi così<br />

decisivo, visto che non sarebbe stato difficile per lui sottrarsi già dall’epoca di quei permessi<br />

alla carcerazione, come poi fece in seguito, quando ottenne la semi-libertà (cfr. permessi<br />

fruiti dal Buscetta - fascicolo cit.).<br />

Tutti i dati acquisiti evidenziano l’assoluta fragilità dell’argomento difensivo<br />

sostenuto dall’imputato e rafforzano la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal<br />

Buscetta .<br />

In conclusione l’importanza del contributo probatorio reso da Tommaso Buscetta<br />

nell’odierno procedimento emerge sotto diversi profili:<br />

1) egli è il primo collaboratore di giustizia, peraltro di comprovata attendibilità, che già<br />

dal 1984, fin dall’inizio della propria collaborazione, ha reso all’A.G. notizie in<br />

ordine ad un rapporto tra l’odierno imputato ed uomini di “Cosa Nostra”, ed in<br />

particolare con il “boss” mafioso Rosario Riccobono;<br />

2) le notizie sul conto dell’odierno imputato apprese direttamente dal Riccobono e<br />

confermate dal Bontate, coincidono, sia in ordine al contenuto che alla collocazione<br />

cronologica (con riferimento al consolidamento del rapporto collusivo), con quelle<br />

riferite dagli altri collaboratori di giustizia escussi all’odierno dibattimento;<br />

3) i chiarimenti forniti dal Buscetta in ordine al significato della notizia appresa dal<br />

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