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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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20/4/1983) il Ministero concedeva la richiesta autorizzazione.<br />

Orbene, nella pagina dell’agenda del dott. Contrada, proprio alla data del 20/4/1983,<br />

corrispondente a quella del timbro di entrata del predetto telegramma, risulta l’annotazione “<br />

Tel.to Cassina per comunicazione circa pigioni locali Prefettura”.<br />

Il dott. Contrada, quindi, lo stesso giorno che l’atto venne protocollato, si era<br />

preoccupato di avvisare il Cassina del buon esito dell’autorizzazione ministeriale al<br />

versamento dei 45 milioni, e senza che, tale sollecito interessamento, potesse in alcun modo<br />

essere giustificato dal ruolo da lui formalmente ricoperto in quel momento.<br />

A tal proposito, a quanto già evidenziato sull’iter eccezionalmente rapido avuto da<br />

tale pratica, sintomatico del fatto che era ben seguita, deve aggiungersi che il soggetto che,<br />

da un punto di vista burocratico, avrebbe dovuto occuparsene, e cioè il Capo di Gabinetto<br />

della Prefettura dell’epoca, dott. Corrado Spadaccini, escusso all’ud. del 3/2/1995, ha<br />

dichiarato di non avere mai saputo nulla della pratica in questione (cfr. ff. 133 e ss. ud. cit.).<br />

L’esame delle risultanze relative a tale specifica pratica ha consentito, quindi, di<br />

accertare in modo incontrovertibile che :<br />

1) nel periodo corrispondente al perfezionamento della stessa, l’odierno imputato aveva<br />

intensificato i propri incontri diretti con il dott. D’Agostino (addetto alle pubbliche<br />

relazioni dell’impresa Cassina) ed aveva avuto contatti telefonici con il Cassina;<br />

2) egli non aveva alcun titolo, almeno ufficialmente, per occuparsene, visto che<br />

l’istruzione della stessa era di competenza della Prefettura, amministrativamente del<br />

tutto autonoma dagli uffici dell’Alto Commissario, ciononostante il soggetto che<br />

formalmente avrebbe dovuto essere investito della pratica (il dott. Spadaccini) non<br />

era stato neppure informato della stessa, mentre l’imputato, aveva presenziato al<br />

sopralluogo ufficiale dei locali dell’immobile della sola ditta Cassina ed anche ad<br />

uno in data precedente a questo;<br />

3) la procedura adottata per la scelta dei locali da affittare era stata una procedura<br />

informale (a trattativa privata) affidata all’ampia discrezionalità di chi aveva avuto<br />

modo di occuparsi della pratica;<br />

4) nel corso della procedura era stata avviata una pratica di revisione del canone di<br />

locazione, molto rapidamente iniziata e conclusa, giustificata da lavori di<br />

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