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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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22/6/1980, sempre a carico dell’Inzerillo con riferimento al periodo in cui la dirigenza della<br />

Squadra Mobile era affidata al dott. Impallomeni (cfr. documentazione acquisita in atti<br />

all’ud. del 22/9/1995).<br />

Osserva il Tribunale che dal complesso delle risultanze esaminate si evince che le<br />

deposizioni rese dai testi Gentile ed Impallomeni all’odierno procedimento sull’episodio in<br />

esame, sono da ritenere pienamente attendibili, non soltanto perchè tra loro corrispondenti<br />

ed ulteriormente avvalorate da altre risultanze dibattimentali, ma soprattutto perchè esse<br />

confermano il contenuto di atti pubblici, redatti contestualmente al verificarsi dei fatti, e<br />

pertanto totalmente immuni da vizi mnemonici, facilmente riscontrabili in relazione ad<br />

avvenimenti risalenti a circa sedici anni addietro, e peraltro in un’epoca in cui quanto<br />

attestato nelle relazioni acquisite in atti non era minimamente influenzabile da pregiudizi nei<br />

confronti dell’odierno imputato e dalle vicende che solo in seguito lo hanno coinvolto fino a<br />

giungere all’odierno processo.<br />

Nè è emersa sia da parte del dott. Gentile che del dott. Impallomeni da pochi mesi<br />

(circa due) addetti, con incarichi dirigenziali, alla Squadra Mobile di Palermo, l'esistenza di<br />

alcun personale motivo di rancore nei confronti del dott. Contrada che possa in alcun modo<br />

giustificare l’asserita alterazione della verità dei fatti riportati in atti pubblici, dei quali si<br />

sono assunti la piena responsabilità; peraltro lo stesso imputato ha escluso pregressi motivi<br />

di contrasto con i predetti funzionari di Polizia .<br />

Invero le esposte risultanze e la fragilità delle tesi difensive concordano nel<br />

dimostrare la verità di quanto affermato nelle relazioni Gentile ed Impallomeni e la<br />

decisione con la quale l’imputato ha tentato di screditarne la veridicità è sintomatica della<br />

consapevolezza che le stesse sono idonee ad evidenziare un comportamento “ anomalo”<br />

rilevato dai suoi stessi colleghi in epoca non sospetta, che conferma ulteriormente il suo<br />

ruolo svolto per conto dell’organizzazione mafiosa quale è emerso dalle convergenti<br />

dichiarazioni rese nei suoi confronti dai numerosi collaboratori di giustizia esaminati.<br />

Inoltre è particolarmente significativo che Salvatore Inzerillo aveva individuato il<br />

dott. Contrada come specifico destinatario delle proprie lamentele perchè tale circostanza<br />

non è in alcun modo giustificabile con il ruolo istituzionale ricoperto dall’imputato che già<br />

da alcuni mesi dirigeva la Criminalpol e pertanto non era responsabile delle frequenti<br />

perquisizioni eseguite nei confronti dell’Inzerillo dalla Squadra Mobile in quel periodo<br />

diretta dal dott.Impallomeni al quale dunque il predetto avrebbe dovuto far pervenire le<br />

proprie lagnanze. Pertanto se il latitante mafioso Inzerillo decideva di rivolgersi all'imputato<br />

non poteva che essere per il ruolo da quest'ultimo rivestito di referente proprio all'interno<br />

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