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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Bontate acquisito dalla Questura è stato possibile accertare che :<br />

in data 9/6/1978 il dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di<br />

Palermo comunicava al dirigente dell’Ufficio Misure di Prevenzione che il Bontate aveva<br />

avanzato istanza tendente ad ottenere il rilascio del passaporto, richiedendo di “far<br />

conoscere se sia ritenuto opportuno aderire alla richiesta, trattandosi di persona sottoposta<br />

a misura di prevenzione” (cfr. nota cat. 22.B/978 del 9/6/78);<br />

il 14/6/1978, il Dirigente l’Ufficio Misure di Prevenzione rispondeva : “ il nominato<br />

in oggetto non risulta sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale<br />

della P.S.. Il Bontate è indiziato di appartenenza alla mafia”(cfr. nota n° 90/1534 M.P. del<br />

1476/1978);<br />

dalla comunicazione effettuata il 20/6/1978 ai vari uffici della Questura di Palermo,<br />

risulta che il giorno successivo al suddetto “parere” e precisamente il 15/6/1978 al Bontate<br />

era stato rilasciato il passaporto n°D588481 valido per cinque anni (cfr. nota n° 90/10170<br />

del 20/6/1978).<br />

Per quanto riguarda la linea difensiva adottata dall’imputato in ordine all’accusa del<br />

suo interessamento per la patente Bontate, dopo un primo tentativo di dimostrare che tale<br />

interessamento era stato in realtà esplicato da altro soggetto, di cui era possibile leggere il<br />

nome in un biglietto del Prefetto agli atti (con allusione all’on.le Ventimiglia- ma si è già<br />

chiarito quale collocazione cronologica e quale esito ebbe quell’interessamento), ha cercato<br />

di sostenere la piena legittimità del rilascio della patente a Stefano Bontate, che essendo<br />

all’epoca semplice diffidato, avrebbe potuto ottenere la patente, sulla base di una scelta<br />

discrezionale del Prefetto (cfr. ud. 23/9/1994). Ma l’imputato non ha considerato un dato,<br />

inequivocabilmente emerso dall’esame degli atti, che, ove segnalato, avrebbe dovuto<br />

precludere quel rilascio, e che non a caso era stato totalmente omesso nel parere fornito<br />

dalla Questura alla Prefettura: l’esistenza di uno specifico precedente di abuso del<br />

documento abilitativo alla guida commesso, peraltro, contravvenendo all’obbligo di<br />

soggiorno.<br />

Eppure, tale dato rilevabile con facilità dalla lettura degli atti, non era sfuggito allo<br />

stesso imputato, che nel corso delle dichiarazioni rese all’udienza dell’1/6/1995, aveva<br />

dimostrato di esserne a conoscenza: “Evidentemente la patente di cui parla, a mio avviso,<br />

Giuseppe Greco è una patente falsa, perchè allora ne circolavano moltissime, e venivano<br />

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