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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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quanto esso deve valere solo a confermare "ab extrinseco" l'attendibilita' delle chiamate in<br />

correita', dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco<br />

(quanto al dichiarato e al dichiarante)”.<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 03459 DEL 26/03/91<br />

“Ai fini della valutazione della chiamata in correita', non occorre che i riscontri di<br />

essa - i quali possono anche consistere in dichiarazioni di altri chiamanti in correita' -<br />

raggiungano il valore di prova autonoma, altrimenti sarebbe questa la base per la<br />

affermazione della responsabilità”.<br />

CASS. SEZ. 2 SENT. 03335 DEL 23/03/92<br />

“I riscontri esterni della chiamata di correità” vanno valutati reciprocamente e<br />

complessivamente nella loro essenza ontologica di elementi integratori, idonei ad offrire<br />

garanzie certe circa l'attendibilita' di colui che ha riferito il fatto oggetto di dimostrazione:<br />

essi cioe' non devono necessariamente consistere in una prova distinta di colpevolezza del<br />

chiamato, altrimenti le dichiarazioni del correo perderebbero la loro efficacia probatoria,<br />

come fonte autonoma di convincimento del giudice”.<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 07454 DEL 26/06/92 (UD.23/04/92)<br />

“Gli "altri elementi di prova", richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la conferma<br />

della credibilita' di una chiamata di correo non debbono riguardare ogni aspetto, oggettivo<br />

e soggettivo, della vicenda, poiche', in tal caso, assurgerebbero al rango di prova piena<br />

della colpevolezza dell'imputato, ma piuttosto apparire idonei a sorreggere la ragionevole<br />

convinzione che il chiamante non abbia mentito”.<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 07524 DEL 26/06/92 (UD.21/05/92)<br />

“L'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. non richiede che i riscontri estrinseci della<br />

chiamata di correo diano una dimostrazione autonoma dei fatti oggetto dell'accusa; anzi,<br />

gli "altri elementi di prova" volti a corroborare il valore probatorio della chiamata di<br />

correo attengono precipuamente all'attendibilita' della stessa e non devono<br />

necessariamente convergere a far desumere la sussistenza dello specifico fatto oggetto della<br />

prova”.<br />

(Nella specie, la Suprema Corte ha riconosciuto valore di riscontro estrinseco ad una<br />

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