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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Il controllo demandato al giudice della fonte primaria non può, comunque, secondo<br />

un recente ed autorevole orientamento della Suprema Corte, superare i limiti normativi<br />

prefissati dal legislatore all'art. 195 del vigente c.p.p in materia di testimonianza indiretta: "<br />

la possibilità di valida corroborazione reciproca fra piu’ chiamate in correità provenienti da<br />

diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 c. III° c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di<br />

chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi<br />

luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo da parte del giudice, di una verifica particolarmente<br />

accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio<br />

di ordine generale stabilito dal c. I° del medesimo art. 192 c.p.p. (libero convincimento del<br />

giudice) e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma V<br />

c.p.p." (cfr. Cass. sez. I° 11/12/1993 n° 11344).<br />

<strong>La</strong> stessa Corte Costituzionale si è espressa nel senso che " dalla lettura dell'art. 195<br />

del cod. proc. pen. risulta innanzi tutto che la testimonianza indiretta è ammessa, purchè il<br />

testimone indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto<br />

dell'esame; soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è previsto che le persone-fonte<br />

debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte (salvi i casi di morte,<br />

infermità ed irreperibilità) ferma restando la facoltà del giudice di disporre l'esame anche<br />

d'ufficio" (cfr. sent. Corte Cost. 31/1/1992).<br />

<strong>La</strong> citata norma prescrive l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta solo in caso<br />

di violazione del disposto del I° comma e non anche del II° comma che conferisce al giudice<br />

una mera facoltà di citare d'ufficio la fonte di riferimento in assenza di una richiesta di parte.<br />

Quindi, entro tali limiti, non sussiste alcun obbligo incondizionato del giudice di<br />

controllo diretto della fonte primaria delle notizie riferite; l'attenzione va piuttusto<br />

concentrata sull'efficacia dimostrativa della testimonianza "de relato", così come della<br />

"chiamata in reità de relato" che ne condivide la disciplina normativa; in un sistema come<br />

quello attuale ruotante pur sempre intorno al principio del libero convincimento del giudice<br />

deve necessariamente valutarsi l'intrinseca idoneità dimostrativa dei diversi tipi di prova e la<br />

loro valorizzabilità all'interno dell'unitario e complessivo quadro probatorio.<br />

Va, dunque distinta la struttura della prova dalla sua efficacia, che deve essere<br />

valutata in concreto, nella dinamica operatività della prova stessa all'interno dello specifico<br />

contesto processuale in cui ha preso corpo: "dove il convincimento del giudice è libero, non<br />

vi può essere una prefissione normativa (ed anche solo concettuale) dell'efficacia della<br />

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