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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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CASS. SEZ. 4 SENT. 08052 DEL 01/06/90 (UD.06/04/90)<br />

“L'art. 192 comma terzo del nuovo codice di procedura penale, nell'annoverare tra<br />

le prove le dichiarazioni rese dal coimputato e confermate da altri elementi, non ha<br />

introdotto alcuna distinzione tra i vari elementi probatori di conferma, con la conseguenza<br />

che tra gli elementi estrinseci di riscontro di una chiamata di correo possono essere<br />

legittimamente comprese anche ulteriori chiamate in correità”.<br />

CASS.SEZ. 2 SENT. 09005 DEL 22/06/90 (UD.10/01/90)<br />

“Fra gli elementi estrinseci di riscontro di una chiamata di correo possono essere<br />

comprese ulteriori chiamate perche' l'art. 192, comma terzo del nuovo codice di proc. pen.<br />

che annovera fra le prove le dichiarazioni rese dal coimputato, non distingue tra i vari<br />

elementi probatori di conferma”(in senso totalmente conforme cfr. anche CASS. SEZ. II<br />

sent. nr. 5465 del 17/05/1991).<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 09914 DEL 10/07/90 (UD.21/02/90)<br />

“In tema di chiamata in correita', la molteplicita' delle dichiarazioni accusatorie<br />

rese da piu' coimputati a carico di altro imputato e tutte coincidenti in ordine alla<br />

consumazione del fatto oggetto dell'imputazione legittima, nell'apprezzamento unitario<br />

degli elementi di prova, l'affermazione della responsabilita' dell'accusato” (in senso<br />

conforme sempre nel 1990 cfr. : Cass. sez. III sent. 10168 del 10/07/1990- sez. VI sent.<br />

11915 del 29/08/90- sez. VI sent. 11795 del 24/08/90 - sez. VI sent. 13316 del 11/10/90 -).<br />

CASS. SEZ. 2 SENT. 02164 DEL 18/02/91<br />

“ <strong>La</strong> chiamata di correo e' un elemento di prova di per se' solo insufficiente e<br />

bisognoso di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilita'. L'elemento di<br />

riscontro, oggettivo o soggettivo, deve essere estrinseco al primo e ben puo' essere<br />

costituito da una chiamata in correita' proveniente da fonte diversa, perche' l'art. 192 cod.<br />

proc. pen., che annovera fra le prove le dichiarazioni rese dal coimputato, non distingue fra<br />

i vari elementi probatori di conferma. Il giudice, per fondare il proprio convincimento su<br />

tali elementi di prova, deve previamente procedere ad un approfondito esame della<br />

credibilita' intrinseca delle chiamate in correita' e verificare se siano state rese in modo<br />

indipendente, cosi' da escludere che siano frutto di una concertazione”.<br />

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