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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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giustizia (v. l’estensione delle possibilità di ammissione a forme di detenzione extra-<br />

carceraria, l’istituzione del Servizio Centrale di Protezione- la previsione della possibilità<br />

per il collaborante di essere autorizzato al cambiamento delle generalità, anche se tale ultima<br />

disposizione è stata resa operativa solo nel Marzo del 1993 a seguito dell’emanazione del<br />

D.P.R. 29 Marzo 1993 n°119).<br />

Pertanto può affermarsi che in tale settore l’intervento legislativo ha scontato gravi<br />

ritardi e che solo di recente è stata introdotta un’ organica disciplina legislativa.<br />

Ciò premesso sullo stato della legislazione, va osservato che il rapporto di reciproca<br />

fiducia tra collaborante e Autorità statuale acquista una peculiare rilevanza nel settore che ci<br />

occupa perchè a seguito della sua dissociazione il pentito di mafia è un soggetto<br />

“condannato a morte” dall’organizzazione criminale da cui è fuorisciuto, e per ciò stesso<br />

costretto a vivere per sempre nella clandestinità insieme ai propri familiari; per tale motivo<br />

il rischio di una perdita di credibilità viene dal predetto vissuto con maggiore inquietudine<br />

ed angoscia. Ciò spiega perchè, proprio nell’affrontare il delicato settore dei rapporti<br />

collusivi con “Cosa Nostra” molti collaboratori di giustizia hanno palesato iniziali reticenze,<br />

talvolta adducendo anche motivazioni apparenti, e invece, quando l’azione statuale di<br />

contrasto a tale organizzazione criminale è stata resa piu’ incisiva con l’introduzione<br />

nell’ordinamento di adeguati strumenti normativi molti collaboratori in epoca recente hanno<br />

deciso di estendere la propria collaborazione a tutti i settori delle proprie conoscenze<br />

pervenendo ad una collaborazione integrale e senza piu’ riserve con l’Autorità Giudiziaria.<br />

Pertanto tale evoluzione nella collaborazione dei collaboranti non può essere, di per<br />

sè, ritenuta indice di inaffidabilità, sia perchè fondata su una situazione di obiettiva<br />

rilevanza, sia perchè il criterio normativo principale che deve presiedere alla valutazione<br />

delle loro dichiarazioni resta sempre quello della necessaria acquisizione dei riscontri in un<br />

giudizio di valutazione globale degli elementi probatori (v. art. 192 c.p.p. su cui si è<br />

ampiamente avuto modo di soffermarsi nella parte iniziale della presente trattazione).<br />

Per quanto concerne in particolare la storia dell’evoluzione graduale della<br />

collaborazione del pentito Mannoia deve dirsi che le motivazioni generali, valide anche per<br />

gli altri collaboratori di giustizia, hanno inevitabilmente acquistato una speciale rilevanza<br />

nel suo caso particolare, tenuto conto delle vendette trasversali che “Cosa Nostra” è riuscita<br />

a realizzare ai suoi danni. L’esistenza, poi, di un tormento interiore nella decisione di<br />

confessare i piu’ atroci crimini commessi è stata palesata da quelle parziali ammissioni fatte<br />

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