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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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<strong>La</strong> regola di giudizio enunciata dal III comma dell'art.192 c.p.p. a differenza del II<br />

comma dello stesso articolo non e' caratterizzata da un divieto diretto e specifico, e quindi si<br />

puo' affermare che non sussistono preclusioni in ordine alla natura dei riscontri utilizzabili; i<br />

divieti di utilizzazione di prove, infatti, devono essere esplicitamente previsti dalla legge.<br />

Oggetto della valutazione di attendibilita' da riscontrare e' la complessiva<br />

dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue<br />

componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno delle punti riferiti dal dichiarante.<br />

Con riferimento alla natura da attribuire a tali elementi di riscontro, si puo' affermare<br />

che si tratta di fonti di prova da cui ricavare un argomento sulla base del quale verificare<br />

dall’esterno la veridicita' o meno delle dichiarazioni, senza che tali elementi debbano<br />

necessariamente afferire al fatto-reato.<br />

Una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ritiene che gli elementi<br />

integratori possano essere anche di natura logica purche' riconducibili a fatti esterni alle<br />

dichiarazioni accusatorie; quindi nelle ipotesi di dichiarazioni d'accusa rivolte nei confronti<br />

di piu' persone, la eventuale confessione resa da uno di questi e' da ritenere utilizzabile ai<br />

fini di una valutazione complessiva dell’ attendibilita' della dichiarazione ed idonea a<br />

costituire valido elemento di riscontro nei confronti di tutti i chiamati.<br />

Gli elementi di prova ulteriori si caratterizzano per la loro utilizzabilità ai fini della<br />

formazione della prova e come conferma dall'esterno alle dichiarazioni accusatorie; tali<br />

elementi devono collegare l'imputato al reato che gli viene addebitato senza assurgere a<br />

prova autonoma di tale collegamento.<br />

I riscontri a differenza degli indizi non devono essere caratterizzati necessariamente<br />

da una pluralita', quindi l'espressione "altri elementi di prova" deve essere intesa in senso<br />

qualitativo e non quantitativo, cioe' come qualsiasi altro elemento di prova in grado di<br />

confermare l'attendibilita' della chiamata in accusa.<br />

Con riferimento al sindacato di legittimità sull'operato del giudice in sede di<br />

valutazione probatoria si possono individuare due ipotesi.<br />

<strong>La</strong> prima è quella in cui il giudice attribuisca valore di prova alla chiamata senza<br />

aver effettuato la valutazione congiunta con i riscontri; in tal caso violera' l'art. 192 III<br />

comma c.p.p.<br />

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