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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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diverse realtà territoriali della Sicilia, i quali dopo avere ammesso le proprie responsabilità,<br />

hanno offerto preziose chiavi di lettura del fenomeno mafioso disvelandone dall’interno i<br />

segreti e le dinamiche operative, hanno autonomamente ed ulteriormente acclarato<br />

l’esistenza dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra” e la piena efficacia del suo<br />

micidiale apparato strumentale-organizzativo.<br />

Appare necessario, a questo punto della trattazione, introdurre un breve riferimento,<br />

ai criteri di valutazione da utilizzare, ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p, per le sentenze<br />

irrevocabili oggetto di acquisizione dibattimentale.<br />

Sulla base di tale norma, introdotta dall'art. 3 comma 2 del D.L. 8/6/1992 n° 306<br />

conv. nella L. 2/8/1992 n° 356, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai<br />

fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate, con riferimento all'oggetto della<br />

prova, ai sensi dell'art. 187 c.p.p. e, con riferimento ai criteri di valutazione della stessa, ai<br />

sensi dell'art. 192 comma III° c.p.p., e, quindi, in un contesto di valutazione unitaria insieme<br />

agli altri elementi di prova acquisiti che ne confermino l'attendibilità.<br />

" Ratio" della disposizione citata è che gli elementi conoscitivi che hanno, in ogni<br />

caso, acquistato l'autorità di cosa giudicata (non soltanto a seguito di sentenze emesse a<br />

seguito di dibattimento ma anche a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione di<br />

pena) non vadano dispersi e possano essere posti a base di successive pronuncie giudiziali,<br />

fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (in tal senso cfr. Cass. sez.<br />

II° n° 06755 del 10/06/1994).<br />

Da ultimo una sentenza emessa in materia, dalla Suprema Corte, ha puntualizzato<br />

che le sentenze irrevocabili, indicate nell’art. 238 bis c.p., sono acquisibili per le risultanze<br />

di fatto che risultino dalle relative motivazioni, oggetto di positivo riscontro, nel<br />

contraddittorio delle parti, nell’ambito del procedimento in cui vengono acquisite (cfr. Cass.<br />

sez. I sent. n° 727 del 29/07/1995).<br />

Le sentenze in questione, quindi, nel nuovo processo penale concorrono a fornire la<br />

prova dei fatti in esse accertati che, in via autonoma, devono essere accertati anche nel<br />

nuovo giudizio. Ci si trova cioè, di fronte alla situazione in cui un fatto già accertato in un<br />

primo procedimento viene in esame anche nel secondo quale necessario presupposto del<br />

nuovo giudizio: la sentenza diviene l’elemento di prova da cui muovere per dare accertato,<br />

anche nel nuovo giudizio, il fatto in considerazione.<br />

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