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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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perchè da essa possano emergere profili di responsabilità penale. Nel caso che ci occupa,<br />

invece, l’affermazione di Buscetta, fatta per di piu’ “de relato”, secondo cui Riccobono era<br />

“sbirro” perchè amico di Contrada, non ha trovato validi riscontri processuali”).<br />

Invero nella richiesta di archiviazione si segnalava come riscontrato elemento di<br />

dubbio collegamento tra il Riccobono ed il dott. Contrada la comune amicizia intrattenuta<br />

con il dott. Camillo Albeggiani (“ Se si prescinde dalla deposizione del dott. Albeggiani<br />

-amico contemporaneamente e su versanti opposti del dott. Contrada e del capo-famiglia di<br />

Partanna-Mondello, nessun altro elemento ha permesso, sia pure indirettamente, di mettere<br />

in relazione dubbia il dott. Contrada ed il Riccobono”) si dava, altresì, atto che i Questori<br />

Immordino e Nicolicchia, nonchè il vice-Questore Impallomeni, avevano denunciato la<br />

“tiepidezza e “l’immobilismo” della Squadra Mobile diretta dal Contrada all’indomani<br />

dell’omicidio del dott. Boris Giuliano, quando anche il dott. Contrada era stato raggiunto da<br />

gravi minacce di morte, non risultando, però, che tali atteggiamenti si fossero tradotti in<br />

“protezioni” accordate dal Contrada ai boss latitanti ed a Rosario Riccobono, in particolare.<br />

Nell’ambito di quel procedimento l’indagato, aveva allegato a propria discolpa una<br />

memoria con documentazione comprovante l’attività investigativa svolta nei confronti del<br />

Riccobono e del suo gruppo di mafia (v. proposta per l’applicazione della misura di<br />

prevenzione della sorveglianza speciale a carico del Riccobono in data 10/9/1974- rapporto<br />

giudiziario in data 2/12/1974- rapporti giudiziari relativi all’omicidio Cappiello del 4/7/1975<br />

e dell’8/9/1975- rapporto di denuncia per estorsioni del 2/8/1976 ... che hanno già costituito<br />

oggetto di esame nell’attuale processo).<br />

E’ del tutto evidente che l’esito processuale del procedimento avviato nel 1984 a<br />

seguito delle dichiarazioni rese dal collaborante Buscetta, giustificato dal tenore delle stesse<br />

dichiarazioni “sintetiche” rese dal predetto e dal tipo di verifica acquisita in quel momento<br />

storico, non preclude in alcun modo la possibilità di una rivalutazione di quelle dichiarazioni<br />

alla luce del nuovo, molto piu’ complesso quadro probatorio delineatosi, a carico<br />

dell’imputato.<br />

Nell’interrogatorio citato del Buscetta in data 18/9/1984 è stato riscontrato, sulla<br />

base della qualificata e disinteressata testimonianza del dott. Caponnetto, che il collaborante<br />

era stato effettivamente parzialmente reticente, palesando già allora motivazioni identiche a<br />

quelle riferite all’odierno dibattimento a sostegno della propria volontà di non verbalizzare<br />

le notizie in suo possesso in ordine ai rapporti mafia-politica-Istituzioni . Si era limitato a far<br />

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