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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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contenute nel citato fascicolo processuale). E’ stato, altresì, acquisito il verbale di consegna<br />

dei preziosi sequestrati, per la prosecuzione delle indagini sulla provenienza degli oggetti<br />

sequestrati presso l’abitazione di Costantino Leonarda (cfr. p.v. in data 21/11/1976).<br />

Il riscontro certamente piu’ significativo è costituito dal rapporto giudiziario, redatto<br />

dalla Questura di Palermo in data 9 Dicembre 1976 firmato personalmente dal dott.<br />

Speranza, nel contesto del quale si dà atto che “ nel corso di un’ulteriore perquisizione è<br />

stato rinvenuto il certificato di garanzia dell’orologio d’oro marca “Rolex” sul quale è<br />

scritta la data di acquisto 30/6/1976 e la firma di personale addetto alla vendita; pertanto<br />

l’orologio si ritiene legittimamente acquistato”.<br />

E’, altresì, confermato, come si evince dalla sentenza-ordinanza emessa dal G.I.<br />

presso il Tribunale di Palermo in data 21/7/1980 che tutti i gioielli sequestrati erano stati<br />

restituiti ai coniugi Mannoia non essendo stata acquisita alcuna prova della loro provenienza<br />

delittuosa con il conseguente proscioglimento dei predetti in relazione al reato di<br />

ricettazione.<br />

In ordine a quanto contenuto nel rapporto a sua firma ed in relazione alla seconda<br />

perquisizione eseguita nell’abitazione dei coniugi Mannoia, il dott. Vincenzo Speranza non<br />

ha saputo dare contezza del fatto che la perquisizione non risulta documentata in un verbale<br />

allegato agli atti nonostante sia stata indicata nel predetto rapporto; egli ha allora ipotizzato<br />

che la suddetta perquisizione potesse essere stata eseguita “ o su sollecitazione<br />

dell’avvocato o di qualche altro familiare, sarà stato detto ritengo, c’è questo orologio e<br />

lecitamente acquistato, c’è una ricevuta, quindi avrò certamente mandato a prendere<br />

questa ricevuta...” (cfr. ff. da 41 a 54- da 71 a 75 ud. cit.).<br />

Ora, non si comprende perchè il difensore o i familiari del Mannoia non potevano<br />

recarsi per consegnare la ricevuta di acquisto presso gli uffici di polizia e perchè il dirigente<br />

della sezione rapine aveva deciso di disporre una seconda perquisizione al solo fine di<br />

recuperare una ricevuta che poteva chiedere agli interessati di consegnare. A ciò aggiungasi<br />

l’anomalia dell’assenza del p.v. di perquisizione, rilevata dallo stesso dott. Speranza (“ mi<br />

meraviglio che non ci sia”).<br />

Osserva il Tribunale che il racconto offerto dal Mannoia oltre ad avere trovato<br />

riscontri esterni di indiscutibile rilevanza e precisione si è rivelato estremamente logico e<br />

conseguente perchè solo se si ritiene che la seconda perquisizione sia stata in effetti<br />

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