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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Sul piano probatorio ciò comporta che, una volta accertata la rispondenza di un<br />

sodalizio criminoso al modello legale di cui all’art. 416 bis c.p. non è indispensabile provare<br />

che i singoli affiliati diano concreta esecuzione ad atti diretti ad intimidire essendo<br />

necessario e sufficiente dimostrare oggettivamente il clima di intimidazione diffusa<br />

scaturente dall’associazione, del quale, come una sorta di “ patrimonio comune” tutti i soci<br />

si avvantaggiano (cfr. Corte di Assise di Palermo 16/12/1987- Cass. sez. I 13/6/1987 - sez. I<br />

6/4/1987).<br />

<strong>La</strong> verifica processuale del metodo mafioso può non comprendere necessariamente<br />

la realizzazione delle finalità indicate nella fattispecie in esame, anche se attraverso lo<br />

specifico “modus operandi” utilizzato, di regola, l’associazione si assicura la possibilità di<br />

perseguire le proprie finalità (cfr. Cass. sez. I 10/4/1987).<br />

<strong>La</strong> strutturazione della norma, da un punto di vista soggettivo, come fattispecie con<br />

dolo c.d. specifico, comporta che la realizzazione degli eventi previsti dalla norma è posta<br />

oltre la consumazione del reato, per la realizzazione del quale è, quindi, sufficiente<br />

dimostrare che l’associazione si avvale dell’apparato strumentale caratteristico, già<br />

evidenziato, semplicemente “ al fine di “ conseguire quei fini tassativamente indicati:<br />

commettere delitti; acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o almeno il controllo di<br />

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e pubbblici servizi, o per<br />

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od<br />

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di<br />

consultazioni elettorali (tale ultima finalità del programma delinquenziale dell’associazione<br />

mafiosa è stata introdotta dall’art. 11 bis del D.L. 8 Giugno 1992 n° 306 in tema di<br />

criminalità mafiosa conv. con mod. nella L. 7 Agosto 1992 n° 356).<br />

<strong>La</strong> previsione delle predette finalità in via alternativa consente che, anche in<br />

presenza di una sola di esse, il reato possa ritenersi integrato e viceversa la eventuale<br />

compresenza di tutti gli scopi tipici non muta il carattere unitario del reato.<br />

“Le finalità dell’associazione di tipo mafioso hanno carattere alternativo e non<br />

cumulativo, anche perchè con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso, del controllo<br />

di attività economiche, il legislatore ha mirato ad ampliare l’ambito applicativo della<br />

fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sè formalmente lecite. Ne<br />

consegue che, prevedendo l’art. 416 bis c.p. finalità associative non direttamente riferibili<br />

all’economia pubblica, l’ordine pubblico economico si atteggia soltanto come oggetto<br />

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