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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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dato non è posto dalla legge come condizione di credibilità del collaborante.<br />

In una visione realistica dell’”utilitarismo” del collaboratore di giustizia di cui si è<br />

fatta portavoce anche l’elaborazione giurisprudenziale nella materia in esame, il suo<br />

interesse a fruire di determinati benefici, espressamente previsti dall’Ordinamento, non<br />

potrà certamente essere considerato indice di mendacio.<br />

Al fine di verificare l'attendibilita' intrinseca del dichiarante, la spontaneita'<br />

rappresenta senza dubbio un parametro di valutazione di notevole importanza, intendendosi<br />

per spontanee le dichiarazioni non coartate, essendo la spontaneità per definizione l’opposto<br />

dell’imposizione, e ciò il giudice dovrà sicuramente accertare al fine di verificare la<br />

genuinità del contributo investigativo offerto .<br />

Sempre per accertare l'affidabilita' dell'imputato si fa riferimento anche a requisiti<br />

temporali come quello dell'immediatezza; infatti viene, normalmente riconosciuto un alto<br />

tasso di credibilita' alle dichiarazioni accusatorie eventualmente rese nell’immediatezza<br />

della scelta di collaborazione con la giustizia anche se ciò non può indurre a troppo facili<br />

semplificazioni in una materia che per sua natura è notevolmente complessa.<br />

Non può, infatti, omettersi di prendere atto che spesso il collaborante è portatore di<br />

conoscenze molteplici ed articolate le quali, sia per problemi mnemonici connessi alla<br />

stratificazione nel tempo delle proprie esperienze sia per le difficoltà spesso connesse<br />

all’impossibilità di pretendere una immediata e compiuta articolazione espressiva delle<br />

proprie conoscenze da parte di soggetti il cui livello di cultura è quasi sempre notevolmente<br />

basso, il giudice si trova nelle condizioni di dovere esaminare una gradualità di<br />

approfondimenti della materia trattata da parte del collaborante.<br />

Tale dato, se da un lato, impone una ricostruzione quanto piu’ possibile attenta delle<br />

progressive fasi di esposizione del proprio sapere da parte del collaborante e delle cause che<br />

ne hanno, eventualmente, determinato l’evoluzione nel tempo con peculiare accertamento<br />

dell’ assenza di adattamenti manipolatori , dall’altro esclude che per il solo fatto della<br />

gradualità della collaborazione nel tempo il giudice debba rinunciare ad utilizzare tale<br />

sapere, dovendo egli innanzi tutto attenersi al dato normativo che gli impone di operare<br />

attraverso la tecnica argomentativa dei riscontri convalidanti.<br />

Occorre soprattutto tenere conto se nei successivi adattamenti siano ravvisabili<br />

genuini ripensamenti, frutto di approfondimenti mnemonici o di piu’ complete ricostruzioni<br />

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