07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

inferire la verificazione del fatto ignoto, il terzo e' sicuramente estrinseco, nel senso che la<br />

concordanza va misurata con gli altri indizi, dato che tutti debbono convergere verso lo<br />

stesso risultato euristico”.<br />

CASS. SEZ. UNITE SENT. 06682 DEL 04/06/92 (UD.04/02/92)<br />

“L'indizio e' un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di<br />

esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da<br />

provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. E' possibile che da un<br />

fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto<br />

indiziante e' significativo di una pluralita' di fatti non noti ed in tal caso puo' pervenirsi al<br />

superamento della relativa ambiguita' indicativa dei singoli indizi applicando la regola<br />

metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro<br />

l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocita'<br />

indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce<br />

un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde<br />

saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di<br />

portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento<br />

metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa<br />

ambiguita' indicativa di ciascun elemento probatorio puo' risolversi, perche' nella<br />

valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che<br />

l'insieme puo' assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di<br />

ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno<br />

strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita<br />

con la rigorosita' metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero<br />

convincimento del giudice”.<br />

In senso conforme alle sentenze riportate cfr. anche recentemente CASS. sez. IV n°<br />

00943 del 3/2/1993- sez. IV n° 02967 del 24/3/1993 - sez. I° n° 00118 del 10/1/1995 - sez. I<br />

n° 01343 del 10/2/1995- sez. VI n° 00736 del 6/471995- sez. I n° 04503 del 26/4/1995.<br />

Tenuto conto del dato normativo di cui all’art. 192 c. II c.p.p. e degli esposti<br />

orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte può concludersi che la prova indiziaria,<br />

intesa come traccia sensibile che non rappresenta direttamente il fatto ignoto ma che può<br />

condurre ad esso attraverso la mediazione di una regola di esperienza di tipo probabilistico,<br />

ove corrisponda ai criteri legali della molteplicità, gravità, precisione e concordanza degli<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!