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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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della sua scomparsa, sulla base della testimonianza resa dal minore Vincenzo Billeci, era<br />

stato possibile verificare che l’autovettura del predetto Di Bona era stata parcheggiata la<br />

sera della sua scomparsa, di fronte al ristorante “Delfino” (cfr. dep. Bruno ff. 87 e ss. ud.<br />

cit.).<br />

Le dichiarazioni rese da Mutolo, oltre ad avere trovato autonomi riscontri,<br />

convergono con quelle rese dallo Spatola in ordine alla “affidabilità” per “Cosa Nostra” del<br />

proprietario del ristorante “Delfino”.<br />

<strong>La</strong> convergenza sui punti esaminati delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di<br />

giustizia appare ancor piu’ significativa ove si consideri che i due propalanti sono fonti<br />

totalmente autonome e che Mutolo ha espressamente dichiarato di non avere mai conosciuto<br />

Rosario Spatola (cfr. f. 9 ud. 12/7/1994).<br />

Dalle indagini di P.G. eseguite su Antonino Pedone, titolare sin dal 1973 del bar-<br />

ristorante “Delfino”, è emerso che nel Giugno 1977 la Squadra Mobile della Questura di<br />

Palermo lo aveva denunciato in concorso con altri numerosi soggetti per danneggiamento,<br />

tentata estorsione ed associazione per delinquere aggravata.<br />

Contemporaneamente anche i C.C. del Nucleo Investigativo lo avevano denunciato<br />

per gli stessi reati e proprio nel rapporto giudiziario inoltrato dai C.C. all’A.G. l’esercizio<br />

pubblico gestito dal Pedone era indicato come luogo abituale di ritrovo dei soggetti<br />

denunciati, tutti provenienti dall’area territoriale di Mondello e Sferracavallo; nei confronti<br />

del Pedone nel 1978 era stato emesso un provvedimento di diffida ed era stata avanzata<br />

anche una proposta per l’applicazione della misura della prevenzione della sorveglianza<br />

speciale; il 16/5/1978 il Consigliere Istruttore di Palermo, dott. Chinnici, aveva emesso una<br />

sentenza di non doversi procedere contro ignoti, in relazione ai reati che erano stati attribuiti<br />

anche al Pedone; a seguito di tale pronuncia il Tribunale aveva dichiarato non farsi luogo<br />

all’applicazione della misura di prevenzione ed anche il provvedimento di diffida era stato<br />

revocato (cfr. dep. cap. Bruno - ff. 131 e ss. ud. 18/10/1994).<br />

Indipendentemente dall’esito che le suddette denunce hanno sortito nell’epoca in<br />

oggetto non vi è dubbio che, alla luce delle recenti dichiarazioni rese dallo Spatola e dal<br />

Mutolo, esse possono essere rivalutate quali ulteriori riscontri alla loro veridicità.<br />

Al fine di suffragare quanto affermato dai suddetti collaboratori di giustizia, appare,<br />

poi, di particolare significato lo stesso tenore della testimonianza resa all’odierno<br />

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