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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo,<br />

relativamente ai fatti di interesse comune"(cfr.Cass.Pen.Sez.I, 11/12/1993, n.11344,<br />

Algranati ed altri, in A.N.P.P. 1994,N.2, pag.289).<br />

Nè avrebbe pregio il rilievo secondo cui l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni<br />

accusatorie rese da un collaboratore ed aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non<br />

per sua scienza diretta, ma perchè apprese dallo stesso autore del fatto, coimputato o<br />

imputato di reato connesso e/o collegato, si risolverebbe in una elusione del "divieto di<br />

testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato" previsto dall'art.62 c.p.p.<br />

Tale norma testualmente dispone: " Le dichiarazioni comunque rese nel corso del<br />

procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono<br />

formare oggetto di testimonianza".<br />

<strong>La</strong> questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (Sez.I, 12/11/1990, n.3084)<br />

e, da ultimo, dalla Corte Costituzionale (Sent.n.237 del 13/5/1993).<br />

Il Supremo Collegio nel dichiarare infondata la questione di legittimità<br />

costituzionale dell'art.62 c.p.p., sollevata "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire<br />

al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona<br />

sottoposta ad indagini anche prima del formale inizio dell'indagine", sul rilievo che la<br />

disposizione non viola il principio di uguaglianza, non comporta eccesso di delega e non<br />

incide sull'obbligo della motivazione, ha chiarito che il divieto in esso contenuto non è<br />

affatto assoluto ed illimitato, dovendosi per contro ritenere che esso operi nei circoscritti<br />

limiti correttamente già individuati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza.<br />

<strong>La</strong> S.C. ha infatti chiarito che " il divieto in esame opera solo con riferimento a<br />

dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non genericamente in pendenza del<br />

procedimento, vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni effettuate nella sede<br />

processuale, cioè in occasione di un atto del procedimento.<br />

E' solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni, infatti, che si pone l'esigenza di<br />

garanzia consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con<br />

divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie." (cfr.Sent. C.Cost.cit).<br />

Alla stregua delle autorevoli interpretazioni sopracitate deve ritenersi che nessun<br />

divieto di utilizzabilità sussiste in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato" aventi<br />

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