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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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parte del dolo che consiste nella volontà di far parte dell’associazione.<br />

<strong>La</strong> sentenza in esame non disconosce le maggiori difficoltà di distinguere, sul piano<br />

empirico, la condotta del concorrente materiale da quella del partecipe rispetto al<br />

concorrente morale, ed infatti mentre la partecipazione morale è sempre atipica e<br />

necessariamente tutta esterna all’azione tipica del partecipe, la partecipazione materiale<br />

quando consiste in una parte della condotta tipica è meno lontana da questa di quanto non lo<br />

sia la partecipazione morale, ma “ se distinguere può presentare delle difficoltà, queste<br />

ultime però, sono tutt’altro che insuperabili perchè pur se fanno insieme un analogo tratto<br />

di strada il partecipe e il concorrente eventuale materiale, sono sul piano dell’essere, o<br />

come si dice ontologicamente, figure del tutto diverse, sicchè una volta accertato che colui<br />

che contribuisce non è parte dell’associazione, è ontologicamente aliud rispetto a questa,<br />

ed è aliud perchè non vuole esserne parte e manifesta questa sua volontà, tra l’altro, con la<br />

temporaneità dell’incarico o del contributo, le conseguenze anche in tema di dolo, sono le<br />

stesse che per il concorrente morale”.<br />

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, altresì, respinto quell’orientamento<br />

ermeneutico già esposto, secondo cui il legislatore con l’esplicita previsione di talune<br />

disposizioni entro cui potere facilmente ricomprendere i comportamenti dei contigui alla<br />

mafia avrebbe implicitamente escluso la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale<br />

dell’estraneo nel reato di associazione mafiosa come figura generale del nostro ordinamento<br />

(il riferimento normativo è alle già citate disposizioni di legge che hanno introdotto la<br />

speciale aggravante del reato di favoreggiamento e all’ulteriore aggravante introdotta con<br />

l’art. 7 D.L. 13/05/1991 n° 152).<br />

A tal proposito nella sentenza si osserva che il concorso eventuale materiale nel reato<br />

associativo conserva un proprio autonomo spazio di rilevanza penale a prescindere dal<br />

possibile concorso dello stesso con la responsabilità per i possibili reati-fine, eventualmente<br />

aggravati sulla base delle predette disposizioni di legge, commessi dall’estraneo nell’ambito<br />

dell’organizzazione criminale.<br />

Qualora il contributo richiesto all’estraneo passi attraverso un determinato o<br />

determinati delitti, la cui commissione si configura come necessaria al perseguimento degli<br />

scopi dell’associazione e quindi per assicurare la vita stessa dell’associazione non vi è<br />

motivo di negare che la responsabilità per tali delitti possa concorrere con il reato di cui agli<br />

artt. 110 e 416 bis c.p.; non si vede, infatti, perchè si dovrebbe ritenere di essere in tali casi<br />

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