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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Marchese, fatta pervenire a “Cosa Nostra” dall’imputato: come è stato, infatti, detto ciò che<br />

il dott. Contrada aveva fatto sapere, tramite i Greco, è che era stata individuata la “località”,<br />

e non la casa, dove il Riina trascorreva la propria latitanza e che nelle mattinate sarebbe<br />

stata eseguita “qualche perquisizione”, ulteriore dato che conferma una ricerca del latitante<br />

non mirata con riferimento specifico ad una precisa abitazione.<br />

L’acquisizione della notizia dell’imminenza di ricerche da parte delle Forze<br />

dell’Ordine nel territorio di Borgo Molara, venuta in possesso dell’imputato, certamente<br />

giustificava, quale norma prudenziale, l’allontanamento del Riina dal sito, ma la mancata<br />

individuazione dell’abitazione, peraltro comprovata dalla nota redatta il 28/4/1995 dal<br />

Comando Provinciale C.C. di Palermo (acquisita agli atti in data 31/7/1995, su richiesta<br />

della difesa del 15/4/1995- nella quale si dà atto che “ da verifica effettuata presso gli<br />

archivi dei competenti comandi non risultano esservi atti di P.G. o appunti relativi ad attività<br />

di iniziativa o delegata, comprovanti l’avvenuta localizzazione nel 1981 dell’allora latitante<br />

Salvatore Riina, in uno stabile ubicato in Borgo Molara- via Cartiera Grande- zona Aquino<br />

Mezzo Monreale”) non aveva determinato la perdita di sicurezza del rifugio, che per tale<br />

motivo era stato ancora utilizzato.<br />

D’altra parte neppure il mancato rinvenimento di atti di P.G. concernenti<br />

perquisizioni eseguite nel territorio di Borgo Molara, finalizzate alla ricerca del Riina, in<br />

quanto consistenti in attività di investigazione ad ampio raggio, può in alcun modo essere<br />

ritenuta una smentita a quanto affermato dal collaborante.<br />

Ed infatti dalle modalità di documentazione di tale tipo di attività di P.G., attestate da<br />

numerosi testi nell’ambito dell’odierno processo, è stato possibile accertare che tale tipo di<br />

investigazione non lascia, normalmente, traccia in carteggi ufficiali e che in generale, con<br />

riferimento al periodo in questione la documentazione dell’attività di P.G. era regolata da<br />

prassi meno rigide dal punto di vista formalistico.<br />

I testi Angelo Pellegrini (cfr. ud. 31/5/1994) e Mario Obinu (cfr. ud. 3/6/1994) i quali<br />

hanno riferito in merito alle modalità operative di preliminare verifica ed eventuale<br />

intervento, seguite per prassi, in casi di notizie confidenziali facenti riferimento alla<br />

possibile localizzazione di latitanti, hanno concluso, concordemente, che non sempre si<br />

procedeva alla redazione di relazioni di servizio quando le preliminari operazioni di P.G.,<br />

finalizzate alla verifica della fonte, non avevano dato esito positivo. Dello stesso tenore è la<br />

testimonianza resa sul punto dai testi Guido Longo (cfr. ff. 61 e ss. ud. 10/5/1994), Renato<br />

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