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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Falcone che l’informatore del Tognoli era proprio il dott. Contrada; tale ammissione era<br />

stata fatta dal Gianoni nel corso di una breve conversazione, recepita dal teste Mazzacchi<br />

vicino ai predetti, nel corso della quale il Tognoli ed il suo avvocato avevano richiesto di<br />

differire la verbalizzazione del nome del dott. Contrada ad un momento successivo<br />

adducendo esigenze di protezione dei familiari dell’imputato; conseguenziale a tale<br />

colloquio è la risposta resa nel verbale redatto subito dopo, con la quale il Tognoli, pur<br />

ammettendo esplicitamente che il proprio allontanamento da Palermo non era stato casuale,<br />

aveva fatto riserva di riferire il nome del soggetto che lo aveva favorito in un secondo<br />

momento (cfr. sul punto le concordanti dichiarazioni rese dai testi Ajala e Del Ponte).<br />

Tra l’espletamento di tale rogatoria e quella successiva dell’8 Maggio,<br />

appositamente fissata all’esclusivo fine di ottenere dal Tognoli lo scioglimento della riserva<br />

fatta il 3 Febbraio, sia il Commissario Gioia che la dott.ssa Del Ponte avevano avuto diverse<br />

occasioni di incontro con il Tognoli, il quale senza mai negare di avere ammesso in<br />

precedenza che il soggetto che lo aveva informato era stato il dott. Contrada, aveva<br />

manifestato forti resistenze a verbalizzare quel nome adducendo sempre e coerentemente<br />

gravi motivi di paura per sè e per i propri familiari.<br />

Nel corso di tali incontri, come concordemente riferito dai testi Del Ponte e Gioia, il<br />

Tognoli non aveva mai addotto cause diverse che avessero potuto determinarlo a fuggire nè<br />

tanto meno aveva fatto riferimento all’avvertimento del fratello o a quello dell’amico<br />

Cosimo Di Paola.<br />

E’, quindi, del tutto evidente che le dichiarazioni che il Tognoli aveva reso a verbale<br />

l’8 Maggio 1989, di tenore del tutto diverso e logicamente inconciliabile con le sue<br />

precedenti dichiarazioni, erano state il frutto di un ripensamento tardivo dettato<br />

dall’esigenza difensiva di porre rimedio alle spontanee ammissioni fatte sul conto del dott.<br />

Contrada una volta resosi conto che la formalizzazione di quelle dichiarazioni avrebbe<br />

potuto esporre se stesso ed i suoi familiari a gravi conseguenze.<br />

Dall’intero tenore dell’interrogatorio reso dal Tognoli l’8 Maggio 1989 si evince il<br />

predetto intento difensivo.<br />

All’inizio dell’atto istruttorio l’imputato, posto dinanzi all’evidente necessità di<br />

confrontarsi con quanto già dichiarato in sede rogatoriale il 3 Febbraio 1989 ed in<br />

particolare con la riserva fatta in quella sede che era stata la causa esclusiva della sua nuova<br />

audizione, dopo avere dichiarato di confermare integralmente quanto già dichiarato aveva<br />

anche ribadito espressamente, su specifica domanda, di avere parlato nel precedente verbale<br />

di informazioni fornitegli, che lo avevano indotto ad eludere l’esecuzione del<br />

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