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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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peculiare aggravante di cui all’art. 378 c. 2 c.p., introdotta per il delitto di favoreggiamento<br />

dall’ art. 2 della L. 13 Settembre 1982 n° 646, e quella di cui all’art. 7 del D.L. 13 Maggio<br />

1991 n° 152, conv. con modif. nella L. 12 Luglio 1991 n° 203, confermerebbero<br />

l’impossibilità di configurare il concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso in<br />

quanto, se l’ordinamento vigente avesse consentito il ricorso a tale ipotesi delittuosa,<br />

sarebbe stato superfluo per il legislatore prevedere autonome fattispecie incriminatrici o<br />

fattispecie aggravanti aventi la medesima finalità di sanzionare le forme di contiguità<br />

all’organizzazione mafiosa da parte di soggetti ad essa estranei.<br />

B) Indirizzo che ammette la configurabilità del concorso eventuale materiale nel<br />

reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.<br />

Tale orientamento ermeneutico, affermato da numerose pronunce della Suprema<br />

Corte prima dell’intervento delle sezioni unite nella materia in oggetto, si è sinteticamente<br />

basato sull’assunto che mentre le condotte di partecipazione all’associazione mafiosa<br />

devono essere caratterizzate, sul piano soggettivo, dall’“affectio societatis”, ossia dalla<br />

consapevolezza e volontà di far parte dell’organizzazione criminosa, condividendone le sorti<br />

e gli scopi, e sul piano oggettivo, dall’inserimento strutturale nell’organizzazione, il<br />

concorso eventuale è configurabile quando un soggetto che non abbia voluto entrare a far<br />

parte della struttura logistico-gerarchica dell’organizzazione, o che non sia stato accettato o<br />

chiamato a farne parte, purtuttavia presti all’associazione medesima un apporto, non<br />

soltanto nelle forme del concorso psicologico, idoneo al potenziamento ovvero al<br />

mantenimento in vita dell’organizzazione.<br />

Tale indirizzo non ha omesso di rilevare come l’inserimento nell’organizzazione del<br />

partecipe possa sussistere anche a prescindere da rituali di iniziazione o formalità che lo<br />

ufficializzano ben potendo risultare “per facta concludentia” attraverso comportamenti che,<br />

sul piano sintomatico rilevino la partecipazione nel senso voluto dalla norma in esame, alla<br />

vita dell’associazione, “sicchè per far parte dell’associazione e realizzare la condotta tipica<br />

non basta che l’agente aiuti o si attivi a favore dell’associazione : deve farne parte” (cfr.<br />

Cass. sez. sez. I del 13 Giugno 1987).<br />

Di contro il concorrente eventuale, pur non realizzando una condotta intrinsecamente<br />

connaturata con la struttura del sodalizio criminoso, porrebbe in essere un apporto esterno<br />

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