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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Malpica avesse formalizzato in un documento ufficiale inviato al C.E.S.I.S. l’intenzione di<br />

restituire il dott. Contrada alla sua Amministrazione di provenienza; successivamente aveva<br />

constatato che il dott. Contrada era rimasto all’interno del S.I.S.D.E. non soltanto oltre la<br />

scadenza del suo incarico dell’Agosto 1988 ma anche oltre, fino al 1992: nessuno all’interno<br />

del servizio gli aveva spiegato le ragioni di tale scelta (cfr. ff. 46 e ss. ud. cit.); per quanto<br />

concerne l’eventualità, prospettata dalla difesa in sede di controesame, che la prima<br />

decisione del Prefetto Malpica di restituire il dott. Contrada alla P.S. potesse essere stata<br />

determinata dalla “ perdita di copertura” da parte del funzionario conseguente alla campagna<br />

di stampa nei suoi confronti, il teste ha chiarito che tale problema certamente non si era<br />

posto perchè nel caso specifico non esisteva alcuna “copertura” da salvaguardare avendo già<br />

ricoperto il dott. Contrada ruoli che avevano manifestato all’esterno la sua appartenenza al<br />

Servizio e ciò, in particolare, con riferimento al suo doppio incarico durante la permanenza a<br />

Palermo del Prefetto De Francesco (cfr. f. 76 ud. cit.).<br />

Il Prefetto Parisi, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ha dichiarato di<br />

avere qualche reminiscenza del consiglio che aveva rivolto anche nel 1988 al dott. Contrada<br />

di lasciare il S.I.S.D.E., in connessione con la pubblicazione, a seguito dell’omicidio<br />

Insalaco, dei diari dell’ex sindaco di Palermo nei quali si faceva riferimento alla sua<br />

appartenenza all’Ordine del Santo Sepolcro; ha affermato che quel problema aveva<br />

coinvolto piu’ il S.I.S.D.E. ed il suo Direttore Malpica che non il Capo della Polizia essendo<br />

esclusiva competenza del Direttore del Servizio ogni eventuale decisione in merito ad un’<br />

eventuale restituzione d’ufficio del funzionario (cfr. ff. 21 e ss. ud. 15/7/1994); ha escluso di<br />

avere partecipato ad una riunione a livello ministeriale avente ad oggetto la predetta<br />

questione ed ha dichiarato di non conservare alcun ricordo di una formalizzazione da parte<br />

del Prefetto Malpica di un provvedimento di restituzione a carico del dott. Contrada<br />

(Domanda: “ Lei ricorda se il Direttore Malpica formalizzò in qualche modo l’intenzione di<br />

restituire il dott. Contrada all’Amministrazione di provenienza?” - Risposta: “ No, anzi<br />

penso che non l’ha formalizzata” - cfr. f.17 e 23 ud. cit.); ha precisato, facendo riferimento<br />

alla prassi adottata all’interno del S.I.S.D.E. che in precedenza aveva diretto, che il<br />

provvedimento di restituzione è un provvedimento autoritativo del Direttore che viene<br />

adottato, con la massima discrezionalità, nelle ipotesi “di dubbio sulle capacità,<br />

sull’idoneità, sulla correttezza, sull’ affidabilità” di un funzionario ed ha aggiunto che “ se<br />

un funzionario ha sentore che la sua sostituzione è un po' a rischio muove il primo passo se<br />

è intelligente, tuttavia la responsabilità è comunque del Direttore”(cfr. ff. 18 e ss. ud. cit.).<br />

Dall’ agenda dell’imputato relativa al 1988 si può rilevare che il problema in<br />

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