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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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“In tema di testimonianza "de relato", il giudice ha il dovere di accertare non solo<br />

l'attendibilita' della stessa, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalita' di<br />

percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si<br />

faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicita' del testimone diretto e delle<br />

modalita' di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 07946 DEL 10/07/92 (UD.20/05/92)<br />

“In tema di testimonianza "de relato" l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195<br />

cod. proc. pen., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste<br />

e' finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo a quanto<br />

riferito, posto che, in tali casi, e' oscura e incerta l'origine della conoscenza e notevolmente<br />

ridotta la possibilita' di contestazione e di controesame. Attesa quindi la identita' di "ratio",<br />

risultano applicabili alla testimonianza indiretta le regole e i principii stabiliti in tema di<br />

chiamata in correita' dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.; e cio' specialmente quando<br />

la testimonianza sia resa da soggetto che, ancorche' non compreso tra quelli indicati nel<br />

citato art. 192, sia comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia”.<br />

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