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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Nell'ipotesi in cui invece dovesse procedere alla valutazione congiunta, ma senza<br />

fornire alcuna motivazione sull'esistenza degli elementi di riscontro o esponesse argomenti<br />

illogici a sostegno del ritenuto carattere confermativo, incorrera' nel vizio di motivazione di<br />

cui all'art' 606 I comma c.p.p.<br />

Nel caso in cui il giudice non riuscisse ad raccogliere elementi di riscontro dovra'<br />

estromettere dal materiale probatorio gia' acquisito le dichiarazioni anche se ne riconosce<br />

l'intrinseca attendibilita'; quindi l'esistenza di un fatto non puo' essere dimostrata solo sulla<br />

base di dichiarazioni del chiamante in correita'.<br />

Da quanto detto si puo' quindi affermare che il riscontro deve assolvere sempre ad<br />

una funzione integrativa e non suppletiva rispetto alla dichiarazione di correo; quest'ultima<br />

infatti non deve perdere in seguito alla valutazione unitaria, la sua rilevanza e la sua<br />

capacita' dimostrativa.<br />

Chiamata e riscontro sono indispensabili, nessuno dei due puo' fare a meno dell'altro,<br />

quindi il riscontro non potrà da solo dimostrare il fatto per il quale si sta' procedendo.<br />

Per assolvere alla funzione che gli e' stata conferita dal legislatore il riscontro dovra'<br />

essere certo ed in grado di offrire garanzie per quanto riguarda l'attendibilita' del chiamante.<br />

<strong>La</strong> ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di chiamata di<br />

correo, con specifico riferimento ai riscontri estrinseci della attendibilita' del dichiarante,<br />

non sarebbe completa senza un sia pur breve accenno alla possibile natura di tali elementi<br />

estrinseci di conferma.<br />

Alla stregua dei principi autorevolmente espressi dalla Suprema Corte, in forza del<br />

principio del libero convincimento il giudice ha il potere di conoscere di qualsiasi riscontro<br />

e di apprezzare come tale ogni elemento in grado di conferire attendibilita' alla dichiarazione<br />

del propalante, valutandone liberamente il significato e la portata sia pure nei binari tracciati<br />

dai tradizionali criteri di razionalita' e plausibilita', non esclusi l'uso di consolidate massime<br />

di esperienza od il ricorso a criteri di logica indiziaria.<br />

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