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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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CASS. SEZ. 1 SENT. 05426 DEL 09/05/92<br />

“Allorche' piu' chiamate in correita' siano ritenute intrinsecamente attendibili, esse<br />

si integrano e si rafforzano reciprocamente acquistando la rilevanza probatoria conducente<br />

a un giudizio di certezza”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 05850 DEL 15/05/92 (UD.30/01/92)<br />

“L'art. 192 del vigente codice di rito, ha fissato non solo il principio della necessita'<br />

di esplicitare in modo compiuto ed adeguato le ragioni della decisione, e, pur ribadendo il<br />

principio del libero convincimento del giudice di merito, lo ha ancorato all'indicazione di<br />

alcuni criteri di valutazione dettati dalla stessa norma. In relazione alle dichiarazioni di<br />

imputati in procedimenti connessi, ha fissato il principio della loro valutazione congiunta<br />

ad altri elementi di prova, e cioe' della non utilizzabilita' della singola dichiarazione se non<br />

correlata a qualsiasi altro elemento probatorio. Quindi per attribuire valenza di prova di<br />

tale dichiarazione non e' sufficiente la pur necessaria valutazione della sua attendibilita'<br />

intrinseca, ma occorre che sia riscontrata da elementi di riscontro esterni al dichiarante.<br />

Tali integratori possono essere di qualsiasi natura, anche logica, purche' riconducibili a<br />

fatti esterni al dichiarante, la loro correlazione logica ne rafforzi la credibilita', ne' deve<br />

consistere necessariamente in prove od indizi dirette a dimostrare la responsabilita' del<br />

chiamato in correita', poiche' altrimenti la norma perderebbe il suo significato in quanto la<br />

prova si fonderebbe su tali elementi e non sulla chiamata in correita'. Quindi anche la<br />

convergenza di piu' dichiarazioni accusatorie puo' costituire valido riscontro quando non<br />

sussiste alcuna fondata ragione per ritenere che tale convergenza possa essere frutto di<br />

collusioni o comunque di reciproche influenze”.<br />

CASS.SEZ. 1 SENT. 08381 DEL 24/07/92 (UD.22/06/92)<br />

“Con riferimento ai limiti probatori della chiamata in correita' e delle<br />

dichiarazioni accusatorie dell'imputato di reato connesso o collegato, non puo' dirsi<br />

corretto il procedimento in virtu' del quale, affermata la generale credibilita' del chiamante<br />

o del dichiarante, se ne faccia discendere il sicuro valore probatorio di tutte le relative<br />

dichiarazioni e si considerino, gli accusati, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a<br />

prescindere dalla esistenza di obiettivi riscontri delle accuse. <strong>La</strong> chiamata in correita'<br />

richiede un cauto, prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, che e' tenuto a<br />

verificare se essa sia intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua genuinita', alla<br />

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