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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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ha trovato positiva soluzione in una recente sentenza emessa dalle Sezioni Unite della<br />

Suprema Corte di Cassazione che, per la fonte autorevole da cui promana, la massima<br />

istanza regolatrice di legittimità, e per l’ampia panoramica giurisprudenziale in essa<br />

compendiata dei diversi indirizzi ermeneutici affermatisi nel tempo, non può non costituire<br />

necessario punto di riferimento in tale materia (cfr. Cass. Sezioni Unite Penali sent . n° 16<br />

del 5/10/1994).<br />

Preliminare alla disamina della ricostruzione dommatica della figura del concorso<br />

esterno nel reato di associazione mafiosa, che ha effettuato la Cassazione con detta sentenza,<br />

appare quella relativa alla fattispecie di parte generale del concorso di persone nel reato che<br />

costituisce il fondamento dell’applicabilità della figura criminale di cui all’art. 416 bis c.p.<br />

al terzo estraneo all’associazione.<br />

A tal proposito appare sufficiente richiamare che il nostro legislatore ha accolto, in<br />

tema di concorso di persone nel reato, il principio dell’equivalenza causale in forza del<br />

quale ogni concorrente che contribuisce alla verificazione dell’evento lo cagiona nella sua<br />

totalità e, pertanto, il fatto va integralmente imputato a ciascun concorrente.<br />

Costituisce ormai “jus receptum” il principio, costantemente affermato dalla Corte di<br />

Cassazione, secondo cui il fatto commesso da piu’ soggetti in concorso ha carattere unitario.<br />

Secondo tale costante interpretazione dell’art. 110 c.p., nel vigente Ordinamento il<br />

concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale<br />

confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicchè gli atti dei singoli sono, al tempo stesso<br />

loro propri e comuni agli altri, purchè sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso<br />

che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all’evento, l’altra soggettiva,<br />

consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia<br />

che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o<br />

soltanto psicologico, alla realizzazione dell’evento da tutti voluto.<br />

In questo ambito, salva l’applicazione di eventuali attenuanti e salvo il riflesso sulla<br />

determinazione della pena, ai fini della parteciapazione criminosa restano irrilevanti:<br />

l’importanza del contributo del singolo, che può anche consistere nella determinazione o nel<br />

rafforzamento o nell’agevolazione di uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla<br />

realizzazione di quel determinato evento; e la fase (ideativa, preparativa od esecutiva) in cui<br />

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