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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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preordinata per fare apparire il ritrovamento della ricevuta piu’ genuino, al fine di ottenere<br />

la restituzione dell’orologio, così come riferito dal collaborante, si può spiegare il motivo di<br />

quella anomala perquisizione non documentata in alcun verbale.<br />

In ordine a tale episodio la difesa, ha rilevato quale incongruenza nel racconto del<br />

collaborante la circostanza che la restituzione dei preziosi era avvenuta in un’epoca in cui il<br />

dott. Speranza non era piu’ in servizio alla sezione anti-rapine, e pertanto, nessun<br />

interessamento avrebbe potuto dispiegare per far ottenere ai Mannoia quei gioielli.<br />

Va rilevato che nelle dichiarazioni rese dal Mannoia l’interessamento del dott.<br />

Speranza è posto in diretto collegamento con l’espediente della doppia-perquisizione,<br />

eseguita da parte di agenti della Squadra Mobile, che come si è visto ha trovato puntuale<br />

conferma, e certamente in quel periodo il dott. Speranza era dirigente della sezione rapine<br />

risultando anche l’estensore del rapporto giudiziario relativo all’episodio delittuoso in<br />

esame; per quel che concerne, invece, la restituzione dell’intera partita di gioielli in<br />

sequestro, di provenienza illecita, il collaborante ha fatto esplicito riferimento alle<br />

intimidazioni esercitate nei confronti dei commercianti che avrebbero dovuto effettuare il<br />

riconoscimento della provenienza furtiva gioielli (cfr. f. 32 ud. 29/11/1994), pertanto,<br />

l’asserita contraddizione non appare sussistere nelle dichiarazioni del Mannoia.<br />

Sulla base dei riscontri acquisiti ritiene il Tribunale che la generale attendibilità del<br />

Mannoia risulti ulteriormente acclarata e rafforzata.<br />

Tra le notizie riferite dal Mannoia, ve ne sono alcune, che per la loro estrema<br />

genericità, che ne preclude in radice ogni possibilità di riscontro, o per essere risultate frutto<br />

di mere valutazioni fatte da altri soggetti non possono avere alcuna utilizzazione a fini<br />

processuali.<br />

Nella parte iniziale, espositiva delle dichiarazioni rese all’odierno dibattimento dal<br />

Mannoia, si è accennato al fatto che il collaborante ha dichiarato di avere sentito parlare il<br />

Riccobono ed il Giaconia “bonariamente” del dott. Contrada.<br />

Il Mannoia ha precisato meglio tale episodio nella parte della sua deposizione<br />

relativa alle domande poste dal Tribunale (cfr. ff. 96 e ss. ud. cit.), nel corso della quale, ha<br />

chiarito anche un equivoco insorto nella prima parte delle sue dichiarazioni precisando che<br />

il riferimento agli incontri “da creare” con il dott. Contrada aveva esclusiva attinenza ai<br />

colloqui tra il Bontate ed il Teresi e non anche a quelli ra il Riccobono ed il Giaconia (cfr. f.<br />

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