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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Tali soggetti processuali venivano citati osservando le norme per la citazione dei<br />

testimoni ed avevano facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; si applicavano,<br />

inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l’interrogatorio dell’imputato.<br />

Analoga disposizione era, poi, prevista per la fase dibattimentale dall’art. 450 bis del<br />

c.p.p., che richiamava espressamente la disposizione contenuta nell’art. 348 bis.<br />

<strong>La</strong> disciplina sopra descritta proprio perchè avente per oggetto una figura<br />

processuale dalla struttura in qualche misura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche<br />

dell’interrogatorio dell’imputato e della testimonianza, aveva dato luogo a notevoli<br />

oscillazioni giurisprudenziali soprattutto in ordine all’efficacia da riconoscere alla chiamata<br />

in correità.<br />

Sotto tale profilo è possibile enucleare la formazione, in vigenza del vecchio codice<br />

di rito, di due diversi orientamenti giurisprudenziali.<br />

Il primo, partendo dal presupposto che la chiamata in correità è una fonte di prova<br />

intrinsecamente sospetta, tendeva a considerare la stessa non come prova piena ma come<br />

semplice indizio, nel senso di “probatio levior”.<br />

Si riconosceva, tuttavia, che anche tale indizio potesse assumere dignità di fonte<br />

legittima di prova, se suffragato da ulteriori elementi idonei a conferirgli maggiore capacità<br />

dimostrativa : siffatti elementi di riscontro dovevano essere non soltanto intrinseci ma anche<br />

estrinseci alla dichiarazione medesima (cfr. per tutte CASS. 7/12/1987, in Giust. Pen. 1989,<br />

III, 127).<br />

Quanto all’attendibilità intrinseca i principali parametri di valutazione venivano<br />

individuati essenzialmente nella spontaneità, nella costanza, nella univocità, nella coerenza<br />

logica e nella specificità della dichiarazione.<br />

Sotto tale profilo, inoltre, la Corte di Cassazione richiedeva una rigorosa ed attenta<br />

analisi della personalità del dichiarante, nonchè delle cause che avevano determinato la<br />

chiamata di correo.<br />

Quanto, poi, agli elementi estrinseci di riscontro, idonei a suffragare la cosiddetta<br />

attendibilità estrinseca si erano affermati due ulteriori indirizzi giurisprudenziali: secondo il<br />

primo l’elemento di riscontro convalidante poteva avere anche natura soggettiva ed essere<br />

individuato anche in altra chiamata di correo ovvero in una testimonianza (cfr. CASS.<br />

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