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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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materia di valutazione della chiamata di correo, già oggetto di ampia trattazione anche con<br />

riferimento agli orientamenti costantemente espressi dalla Suprema Corte, che una<br />

dichiarazione, seppur tardiva, venga considerata “tamquam non esset” non essendovi alcuna<br />

disposizione che consenta di precludere la valutazione della “chiamata di correo” in<br />

relazione al tempo in cui essa viene resa.<br />

E d’altra parte la preesistenza di altre chiamate in correità in ordine ai medesimi<br />

soggetti, non comporta che le successive chiamate vengano inutilizzate, dovendo, al<br />

contrario, le stesse essere sottoposte al vaglio del giudice onde verificarne l’autonoma<br />

rilevanza probatoria.<br />

Questo principio è stato piu’ volte enunciato dalla Suprema Corte ed, in modo<br />

particolare nei confronti dello stesso Mannoia, nel corso del procedimento del Maxi 1,<br />

quando i difensori prospettarono espressamente la tesi dell’inutilizzabilità di tale fonte di<br />

prova sul presupposto che il Mannoia aveva certamente avuto modo di conoscere le<br />

dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia, avendo assistito alle udienze di quel<br />

dibattimento che lo vedeva nella posizione di imputato.<br />

Nonostante l’acquisizione di tale certezza, la Corte di Assise di Appello di Palermo,<br />

successivamente confortata dalla decisione della Suprema Corte, rigettò l’eccezione non<br />

attribuendo decisiva portata “squalificante” al dato della pregressa conoscenza dei fatti<br />

oggetto delle altre fonti di prova, sostenendo che la prospettazione difensiva non teneva<br />

conto del principio, accolto nel nostro Ordinamento come prioritario, “della necessità del<br />

riscontro processuale, il quale procede non soltanto da una verifica intrinseca del livello di<br />

credibiltà ma soprattutto dal raffronto logico e storico dei dati provenienti da fonti<br />

diverse”(cfr. ff. 716 e ss. vol. III° sent.cit) .<br />

Pertanto il Tribunale non ritiene che la scelta iniziale del Mannoia di una gradualità<br />

nelle sue propalazioni, riguardante anche l’ odierno imputato, possa indebolire l’<br />

attendibilità intrinseca del collaborante, peraltro già oggetto di plurimi accertamenti<br />

giudiziari dotati del crisma dell’ irrevocabilità.<br />

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