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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Con nota del 13/4/1970 la Questura comunicava alla Prefettura, per i provvedimenti<br />

di competenza, l’emissione del predetto decreto a carico del prevenuto ed il Prefetto di<br />

Palermo (dott. Ravalli) con decreto n°4526 dell’8/5/1970 disponeva la revoca della patente<br />

cat. C ad uso privato, già rilasciata al Bontate.<br />

In data 30/4/1975 Stefano Bontate veniva arrestato in località Campi Bisenzio, in<br />

Toscana, per contravvenzione al soggiorno obbligato e nell’occasione era trovato dalla<br />

Polizia stradale in possesso di una patente n° 843 vidimata per gli anni 1973-1974 e 1975,<br />

che era risultata falsa non essendo mai stata rilasciata dalla Prefettura di Palermo (v. proc.<br />

penale a carico di Stefano Bontate presso la sez. penale della Pretura unificata di Firenze).<br />

Ultimata l’espiazione della misura di prevenzione, il 28/2/1977, Stefano Bontate<br />

avanzava istanza al Prefetto di Palermo per la concessione di una nuova patente di guida<br />

evidenziando la necessità di detto documento per esigenze di tipo lavorativo (“per svolgere<br />

l’attività lavorativa in quanto come proprietario terriero di appezzamenti dislocati in varie<br />

località è costretto a spostarsi per sorvegliare il lavoro dei propri dipendenti”). Con nota<br />

del 13/12/1977 il Prefetto di Palermo (dott. Grasso) chiedeva al Questore se i fatti per i quali<br />

il Bontate era stato sottoposto alla misura di prevenzione fossero gli stessi per i quali egli era<br />

stato assolto con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 22/12/1976. In data<br />

16/1/1978 il Questore (dott. Epifanio) rispondeva che la sentenza assolutoria della Corte<br />

d’Appello si riferiva a fatti emersi in epoca successiva rispetto a quelli oggetto di<br />

valutazione per l’applicazione al Bontate del soggiorno obbligato. Con successiva nota, n°<br />

45024 del 3/4/1978, il Prefetto (dott. Di Giovanni) richiedeva al Questore un parere per<br />

l’eventuale rilascio di un nuovo documento di guida al Bontate formulando il quesito nei<br />

seguenti termini: “poichè il Bontate è diffidato, si prega di fare conoscere l’avviso della<br />

S.V. in ordine alla richiesta, precisando, in particolare, se sussistano motivi ostativi o se<br />

l’interessato abbia dato concreti segni di ravvedimento”.<br />

In data 24/4/1978 dalla Questura partiva una nota con la quale si richiedeva al I°<br />

Distretto di Polizia, quanto segue: “Si prega far conoscere l’attività lavorativa svolta in atto<br />

dal Bontate e se in relazione a tale attività il documento richiesto costituisca per lo stesso<br />

mezzo indispensabile di lavoro”.<br />

Con nota successiva dell’1/6/1978 il Dirigente del I° Distretto di Polizia (dott.<br />

F.Faranda) comunicava che Bontate risultava coltivatore diretto e produttore di agrumi e che<br />

conduceva personalmente l’azienda di sua proprietà ed i fondi della moglie e delle sorelle e<br />

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