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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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adoperati nel caso in esame è emersa anche dalla deposizione del teste Pellegrino e persino<br />

da quella resa dal teste Naso, presente alla perquisizione in oggetto, che seppur dimostratosi<br />

incline a tratteggiare negativamente l’operato del dott. Gentile, non è stato in grado di<br />

indicare un solo elemento sintomatico di comportamenti anomali posti in essere nello<br />

specifico caso, atteso che certamente tali non possono ritenersi nè eventuali spinte da parte<br />

dei poliziotti operanti dinanzi agli atteggiamenti ostruzionistici posti in essere dai familiari<br />

del ricercato per impedire loro l’ingresso nell’abitazione (tenuto conto anche che nel caso in<br />

esame l’Inzerillo era, verosimilmente, riuscito a dileguarsi poco prima dell’irruzione in casa<br />

da parte delle Forze dell’Ordine) nè tantomento la circostanza che gli agenti fossero armati,<br />

riconosciuta dallo stesso teste Naso come precauzione necessaria nell’operazione a carico<br />

dell’Inzerillo, pericoloso latitante mafioso.<br />

Come è risultato dalla deposizione del teste Fileccia le lamentele dell’Inzerillo, pur<br />

prendendo spunto dall’ultima perquisizione eseguita nella propria abitazione, avevano ad<br />

oggetto la frequenza di tali operazioni di Polizia (circostanza che l’imputato ha tentato di<br />

negare nel corso delle proprie dichiarazioni e che, invece, come evidenziato è stata oggetto<br />

di conferma da parte di altri due testi citati dalla stessa difesa: Pellegrino e Di Fazio); il<br />

riferimento, poi, all’ uso improprio delle armi da parte dei poliziotti, asserito dall’Inzerillo,<br />

si è rivelato chiaramente pretestuoso alla luce delle predette risultanze processuali ed anche<br />

in base alle stesse circostanze dedotte dall’avv.to Fileccia il quale ha riconosciuto come tali<br />

lamentele da parte dei propri clienti fossero piuttosto frequenti e ripetitive, il che induce a<br />

ritenere le stesse chiaramente capziose in quanto finalizzate ad ottenere una minore<br />

pressione da parte delle Forze dell’Ordine nella specifica attività di ricerca dei latitanti,<br />

particolarmente temuta dall’organizzazione mafiosa.<br />

Dalla documentazione rinvenuta nel fascicolo personale dell’Inzerillo, tenuto presso<br />

la Divisione di Polizia Anticrimine e la Squadra Mobile di Palermo, non è stata trovata<br />

traccia del verbale di perquisizione in esame in data 12/4/1980 (particolare che in altra parte<br />

della presente trattazione è stato già evidenziato a riprova del minor rigore formale adottato,<br />

in tale epoca storica, nella documentazione di operazioni di Polizia, specie se conclusesi con<br />

esito negativo) ma è stato possibile rinvenire il processo verbale di vane ricerche eseguito<br />

nell’abitazione del predetto, sita in via Castellana n 346, in data 9/4/1980 (appena tre giorni<br />

prima della perquisizione eseguita dal dott. Gentile e dal dott. Impallomeni che aveva tanto<br />

“disturbato” il latitante Inzerillo - Si tratta, con certezza, di altra perquisizione perchè nel<br />

predetto verbale, del 9/4/1980, non risultano apposte nè la firma del dott. Gentile nè quella<br />

del dott. Impallomeni); sono stati, altresì, acquisiti i pp.vv. successivi, in data 5/5/1980 e<br />

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