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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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critico che consenta di pervenire ad un giudizio di attendibilità della stessa con riferimento<br />

ai canoni fissati dal legislatore agli artt. 238 e ss. c.p.p. per le prove documentali e per quel<br />

che concerne la prova testimoniale attraverso il rigoroso rispetto delle regole contemplate<br />

agli artt. 194 e ss. c.p.p. che ne individuano oggetto e limiti.<br />

Nel senso del superamento della tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e<br />

prova critica cfr. CASS. SEZ. 1 SENT. 08040 DEL 16/07/92 (UD.14/02/92):<br />

“ Il giudice di merito e' libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando<br />

a ciascuna di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti piu'<br />

opportuni. <strong>La</strong> relativa motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale e'<br />

insindacabile in sede di legittimita' se rispetta le regole della logica ed e' frutto di<br />

valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai principi generali che<br />

regolano la valutazione della prova. Cio' vale anche qualora trattisi di prova cosiddetta<br />

"indiretta". Deve infatti ritenersi superata la tradizionale distinzione tra prova<br />

rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore<br />

valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non e' contestabile, infatti, che ad alcune<br />

delle prove che rientrano nella categoria delle "indirette" o "critiche" deve riconoscersi un<br />

rilievo di attendibilita' superiore rispetto ad altre che pure rientrano fra quelle "dirette" o<br />

"rappresentative", potendo anzi valere a verificare queste ultime. Deve pertanto<br />

riconoscersi tanto alle une quanto alle altre una identica attitudine alla dimostrazione, una<br />

volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori<br />

elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato. Il giudice, quindi, nella<br />

valutazione delle prove, siano essere "dirette" o "indirette", deve comunque accertare, alla<br />

luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneita' o meno a dare dimostrazione della<br />

responsabilita' dell'imputato, dando poi conto dell'"iter" argomentativo da lui seguito<br />

attraverso una motivazione logicamente e giuridicamente corretta “. (Nella specie la Corte<br />

ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano ritenuto provata la<br />

responsabilita' dell'imputato sulla base di una serie di elementi indizianti valutati<br />

singolarmente e nel loro complesso).<br />

cfr. CASS . sez. I SENT. 08511 DEL 29/07/92 (UD.06/07/92)<br />

“Quanto al concetto di "indizio" in contrapposizione a quello di "prova", deve<br />

ritenersi superata la tradizionale distinzione tra la prova rappresentativa e quella critica<br />

che viene fatta al fine di una attribuzione di un maggiore o minore valore processuale<br />

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