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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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trascr. cit.) “ non volevo presentarmi agli occhi di mia figlia e di mia moglie come uno che<br />

ha ammazzato una ventina di persone” cfr. f.46 trascr. cit.).<br />

Solo dopo alcuni anni mentre si trovava negli U.S.A. dove vigeva una legislazione a<br />

tutela dei collaboranti, aveva riflettuto sul programma di protezione che avrebbe potuto<br />

garantire sicurezza alla propria famiglia ove si fosse deciso a confessare in modo completo<br />

le proprie responsabilità. Ed, infatti, il Procuratore degli Stati Uniti che doveva presentarlo<br />

al processo da celebrare in quel paese ed ammetterlo al programma di tutela, aveva<br />

percepito che egli aveva commesso crimini che andavano al di là del traffico degli<br />

stupefacenti e ciò aveva intuito da una precisa dichiarazione resa nel 1989 al dott. Falcone<br />

laddove aveva affermato: “ anch’io non sono uno stinco di santo, anch’io ho commesso gli<br />

atroci crimini di cui vergognarmi, e non escludo che, spontaneamente, quando vedrò una<br />

piena volontà politica governativa nel perseguire crimini di “Cosa Nostra” io,<br />

spontaneamente, farò dichiarazioni” (cfr. f. 6 trascr. cit.) . Era stato, quindi, raggiunto<br />

intorno al Gennaio 1993 un accordo tra le Autorità americane e Mannoia in base al quale se<br />

avesse confessato tutte le proprie responsabilità il Governo lo avrebbe ammesso al<br />

programma di sicurezza (cfr. ff 36 e ss. trascr. ud. cit.). In tale contesto si era verificata la<br />

“svolta” nella collaborazione di Francesco Marino Mannoia che aveva confessato senza<br />

altre remore tutti i delitti commessi ammettendo le proprie responsabilità anche in ordine a<br />

tutti gli omicidi cui aveva partecipato, informando prima tramite i propri legali l’Autorità<br />

Giudiziaria palermitana, così rinunciando anche alle garanzie procedurali di<br />

“inutilizzabilità” nei propri confronti delle sue confessioni previste dal trattato di mutua<br />

assistenza giudiziaria fra l’Italia e gli U.S.A.<br />

<strong>La</strong> circostanza che, nonostante tale scelta, non avesse detto quanto a sua conoscenza<br />

sull’odierno imputato nel corso dell’interrogatorio reso negli U.S.A nell’Aprile del 1993 ai<br />

Magistrati siciliani, che in quel paese erano andati ad interrogarlo sui c.d. omicidi politici<br />

(l’interrogatorio ebbe ad oggetto l’omicidio Lima, le vicende concernenti l’On.le Andreotti<br />

ed altri episodi di collusione tra politici e “Cosa Nostra” cfr. ff. 39 e ss trascr. ud.<br />

29/11/1994), è stata spiegata dal collaborante con ragioni del tutto contingenti afferenti alle<br />

particolari condizioni di stanchezza e “stress” in cui si era trovato quando era stato<br />

affrontato, nel corso di quell’interrogatorio, l’argomento riguardante il dott. Contrada. Ha,<br />

infatti, sostenuto di essere stato sottoposto, in quella occasione, ad un lunghissimo ed<br />

estenuante interrogatorio, protrattosi fino a tarda notte, nel corso del quale la domanda su<br />

Contrada gli era stata rivolta quando era oramai molto stanco e proprio per evitare<br />

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