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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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detenzione in strutture extra-carcerarie, riconoscimento di peculiari circostanze attenuanti<br />

ecc.. , contemplate dalla legislazione vigente proprio al fine di incoraggiare e tutelare tali<br />

forme di collaborazione con la giustizia, deve condurre ad una revisione dei tradizionali<br />

criteri del disinteresse e della spontaneità del pentimento .<br />

In particolare il disinteresse, che non potrà certamente essere interpretato come<br />

indifferenza rispetto ai benefici premiali, dovrà, piuttosto, essere valutato sotto un duplice<br />

profilo: con riferimento all’ indifferenza rispetto alla posizione processuale del chiamato in<br />

correità e quindi attraverso l’accertamento di eventuale presenza di motivi di rancore,<br />

inimicizie ed in genere di motivi di vendette e rivalsa; con riferimento alla posizione<br />

processuale del dichiarante al momento della sua scelta collaborativa, per cui tanto piu'<br />

disinteressato dovra' essere considerato il contributo investigativo offerto, quanto piu' lieve<br />

apparirà la posizione processuale del collaboratore in relazione agli elementi di prova<br />

acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della collaborazione.<br />

Sotto tale ultimo profilo, infatti, non vi è dubbio che tanto piu’ credibile risulterà il<br />

propalante quanto piu’ con la propria scelta collaborativa egli abbia consentito di far luce su<br />

delitti dei quali gli inquirenti ignoravano gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per<br />

tali reati innanzi tutto se stesso oltre che altri soggetti.<br />

Va, infatti, rilevato che nella vasta gamma degli adeguati riscontri, normalmente<br />

valorizzati in funzione della valutazione della attendibilita' intrinseca, una doverosa<br />

preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento<br />

giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-<br />

reato narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunita' .<br />

Ciò che la legislazione vigente richiede ai fini di una valida scelta di collaborazione<br />

con la giustizia è che il soggetto con le proprie dichiarazioni, debitamente riscontrate, abbia<br />

fornito un contributo concreto alle indagini, consentendo di addivenire ad una conoscenza<br />

delle dinamiche dei delitti posti in essere dalle organizzazioni criminali ed<br />

all’identificazione dei suoi autori, non pretendendo anche come requisito necessario che la<br />

collaborazione muova da ragioni etiche di effettivo pentimento .<br />

<strong>La</strong> determinazione alla collaborazione se sorretta da motivazioni di tipo ideale,<br />

dall’aspirazione al personale ravvedimento e da una sorta di catarsi personale e sociale, non<br />

potrà che essere bene accolta dalla collettività e positivamente valutata dal giudice ma tale<br />

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