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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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singoli associati, devono essere ricondotte sotto diverse fattispecie incriminatrici,<br />

semprecchè delle stesse ricorrano i relativi requisiti (v. 307- 418- 378 e 379 c.p.)<br />

<strong>La</strong> continuità dell’apporto non è un requisito essenziale per l’individuazione del<br />

contributo del concorrente eventuale ben potendo configurarsi tale ipotesi anche con<br />

riferimento a contributi unici ed episodici, a condizione però, che anche quell’unico<br />

contributo si riveli funzionale al mantenimento in vita dell’associazione, anche solo in un<br />

determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi.<br />

Ben potrebbe configurarsi, di contro, l’ipotesi di un concorrente esterno che dia un<br />

contributo continuativo e tuttavia rimanga extraneus perchè la sua condotta non presenta i<br />

contrassegni propri dell’assunzione dello status di socio.<br />

<strong>La</strong> ordinaria riconducibilità dell’apporto del concorrente eventuale all’area della<br />

“patologia” ovvero dell’ emergenza nella vita dell’associazione, non preclude la possibilità<br />

che il contributo del concorrente presenti caratteristiche non dissimili da quello del partecipe<br />

ed anzi, che il suo contributo si riveli piu’ pregnante di quello posto in essere dal semplice<br />

affiliato e tale da cooperare alla conservazione stessa del sodalizio criminale, purchè il<br />

concorrente rimanga e manifesti la propria volontà di rimanere estraneo allo stereotipo<br />

dell’associato mafioso.<br />

L’equiparazione del trattamento sanzionatorio del concorrente a quello del partecipe<br />

è conseguenziale al modello indifferenziato di responsabilità concorsuale recepito dal nostro<br />

legislatore agli artt. 110 e ss. c.p.<br />

Non vi è dubbio che la distinzione sul piano giuridico tra partecipe e concorrente<br />

eventuale nel reato di associazione mafiosa corrisponda ad una precisa realtà<br />

fenomenologica, acclarata dalla prassi giudiziaria e già evidenziata nella sentenza del c.d.<br />

processo maxi 1, nella quale a proposito delle ipotesi di contiguità alla mafia si è osservato<br />

che “ questo è uno dei campi in cui piu’ subdola ed inquietante è l’infiltrazione della<br />

componente mafiosa nel tessuto sociale”.<br />

Certamente il settore delle relazioni tra soggetti appartenenti al mondo della politica,<br />

dell’amministrazione, dell’imprenditoria, delle professioni, della magistratura, della<br />

finanza.., con l’organizzazione mafiosa, ove non si atteggi in forme di vera e propria<br />

integrazione nella predetta struttura criminale, è quello che in modo piu’ congeniale si presta<br />

alla riconducibilità giuridica alla figura del concorrente esterno.<br />

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