07.06.2013 Views

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ed infatti, in tale nota (a firma del Questore dott. G. Epifanio), lungi dal fare<br />

riferimento a “motivi ostativi” ovvero a “ concreti segni di ravvedimento”, era stato dato un<br />

decisivo rilievo alle “recenti informazioni assunte” dalle quali era risultato che il Bontate<br />

era “proprietario di diversi appezzamenti di terreno coltivati ...che conduceva direttamente”<br />

e si era dato il seguente parere “non si esclude che lo stesso, in relazione alla sua attività,<br />

possa avere bisogno dell’invocato documento di abilitazione alla guida”.<br />

E' chiaro che tale parere, palesemente elusivo dei quesiti posti dalla Prefettura, è<br />

sostanzialmente favorevole al rilascio del documento richiesto. Ed infatti il provvedimento<br />

conseguenziale, annotato personalmente dal Prefetto (dott. Di Giovanni) alla data del 2<br />

Agosto, è positivo, sebbene il rilascio della nuova patente al Bontate, formalmente, era<br />

avvenuto “in via di esperimento”, subordinato ad una richiesta di “nuove informazioni” da<br />

inoltrare entro sei mesi (anche se, come si è già anticipato, le stesse furono richieste solo,<br />

dopo quasi un anno).<br />

E’ rilevante osservare che nel documento originale, acquisito nel fascicolo della<br />

Prefettura, la conclusione adottata dalla Questura “ Non si esclude che lo stesso, in relazione<br />

alla sua attività lavorativa, possa avere bisogno dell’invocato documento di abilitazione<br />

alla guida”, è interamente sottolineato con matita bleu, il che evidenzia in modo<br />

indiscutibile che quella conclusione era stata ritenuta autorizzativa della scelta adottata e<br />

determinante a tal fine.<br />

Il Questore Epifanio nel corso del proprio esame dibattimentale all’udienza del<br />

5/5/1995, pur affermando che in caso di soggetti indiziati mafiosi normalmente va valutata<br />

la possibilità di un abuso del documento abilitativo alla guida (cfr. f. 46 ud. cit.), ha<br />

dichiarato che, nel caso di specie, non ricordava se si era posto il problema della possibilità<br />

di un abuso ed in ogni caso, verosimilmimente, si era limitato ad aderire a quella<br />

indicazione riguardante la necessità per il Bontate della patente per motivi di lavoro fatta dai<br />

suoi collaboratori, facendo quindi proprio un giudizio altrui (cfr. ff. da 35 a 49 ud.<br />

5/5/1995).<br />

Escusso all’udienza del 12/5/1995, il teste Girolamo Di Giovanni ha ammesso che<br />

con la nota del 29/7/1978 la Questura aveva omesso di rispondere ai quesiti specifici posti<br />

dalla Prefettura con la richiesta di informazioni del 3/4/1978; non è stato in grado, però, di<br />

ricordare il motivo per cui non era stato richiesto un piu’ congruo parere ed ha rilevato che<br />

la data di emissione del provvedimento di rilascio (2 Agosto) risulta antecedente alla data di<br />

358

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!