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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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conoscenza pregressa con l’imputato, direttamente constatati dal collaborante: è lui, infatti,<br />

che aveva scambiato il saluto con il dott. Contrada, nell’appartamento in oggetto,<br />

presentandogli le altre persone presenti (tra cui lo Scavuzzo, all’epoca latitante, ed il Mazara<br />

Pietro, nell’occasione armato) appartandosi, poco dopo, con lui a parlare.<br />

Poco credibile deve ritenersi la smentita alle parole del collaborante proveniente<br />

dallo stesso Musso, escusso all’udienza del 31/7/1995 nella qualità di indagato di reato<br />

connesso, sottoposto a procedimento penale a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese<br />

nei suoi confronti dallo Scavuzzo ed attualmente detenuto dopo circa un anno di latitanza.<br />

Evidente è apparso il rancore del predetto nei confronti del collaborante che ha ammesso<br />

solo di avere intravisto qualche volta al bar del comune paese di Vita (“ non mi sono mai<br />

accompagnato a questo individuo”) sostenendo, altresì, l’esistenza di asserite denunce dal<br />

contenuto calunniatore (senza specificare in cosa consistessero) rivolte in passato dal padre<br />

dello Scavuzzo al proprio genitore Musso Vito, smentite dagli accertamenti eseguiti dal cap.<br />

Bruno il quale ha dichiarato di non averne rinvenuto alcuna traccia negli atti di P.G.<br />

consultati (cfr. ff. 39 e ss.- 111 e ss ud. 12/10/1995).<br />

Ciò posto deve evidenziarsi che le indagini eseguite non hanno consentito di<br />

acquisire riscontri nè in ordine all’individuazione dei soggetti contattati in Svizzera dal<br />

collaborante nè in ordine all’individuazione dell’appartamento dove era stata eseguita<br />

l’operazione di stima dell’anfora.<br />

Infatti a causa degli scarsi elementi di identificazione forniti dal collaborante, non è<br />

stato possibile, rintracciare nè il cittadino elvetico di nome Ludwig (indicato solo come<br />

consulente finanziario residente a Zurigo, coinvolto in traffici illeciti con “Cosa Nostra” di<br />

cui lo Scavuzzo non conosceva l’indirizzo avendo concordato con il predetto, per motivi di<br />

sicurezza, di incontrarsi all’uscita dell’autostrada, previ contatti telefonici - cfr. f. 108 ud.<br />

cit.) nè il tecnico esperto in archeologia, del quale lo Scavuzzo non ha saputo ricordare<br />

neppure il nome di battesimo, sicchè i tentativi posti in essere dagli inquirenti di<br />

individuarlo attraverso l’analisi delle liste passeggeri dei voli per Palermo nel periodo<br />

interessato si sono rivelati infruttuosi anche se in merito il cap. Bruno ha riferito che<br />

dall’esame delle liste passeggeri, nel periodo in questione, sono emersi diversi nominativi di<br />

soggetti esperti in archeologia provenienti dalla Svizzera (cfr. dichiarazioni rese all’ud. del<br />

12/10/1995 ff. 35 e ss.) .<br />

<strong>La</strong> mancata verifica in ordine all’appartamento descritto ha costituito uno dei temi<br />

piu’ ricorrenti della linea difensiva dell’imputato che l’ ha, piu’ volte, indicata come<br />

elemento di smentita alle dichiarazioni dello stesso ed anche come indizio della<br />

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