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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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L'argomento in questione, apparentemente utilizzabile al fine difensivo di<br />

evidenziare un comportamento mendace del collaborante, ha in realtà dimostrato la piena<br />

attendibilità dello stesso, ove si consideri che recentemente le dichiarazioni accusatorie rese<br />

dallo Spatola nei confronti dell'on. Mannino, in tempi lontani che ne attestano l'assolutà<br />

originalità, successivamente confortate da ulteriori dichiarazioni accusatorie da parte di altri<br />

collaboratori di giustizia, hanno costituito l'impianto accusatorio di base per il rinvio a<br />

giudizio del Mannino (raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere nel Febbraio<br />

1995) dinanzi al Tribunale di Palermo con l'accusa di concorso esterno in associazione<br />

mafiosa (cfr. riferimenti alla vicenda processuale Mannino fatti dal cap. L. Bruno all'udienza<br />

del 29/9/1995 f. 4).<br />

Il complesso dei riscontri esaminati anche dai giudici del procedimento penale<br />

contro Alfano ed altri ha consentito di formulare un giudizio di attendibilità del dichiarante<br />

Spatola Rosario, del quale sono state ritenute certe l'appartenenza al sodalizio mafioso di<br />

Campobello, articolazione locale di "Cosa Nostra", nonchè il notevole spessore criminale<br />

dimostrato dal contributo investigativo dato sia su vicende del territorio di Campobello, suo<br />

paese d'origine, che su vicende criminali di ambito nazionale ed estero, che denota quanto<br />

fosse esteso il suo raggio d'azione soprattutto nel campo del traffico degli stupefacenti.<br />

Gli stessi giudici non hanno trascurato di evidenziare come nel riferire i fatti a sua<br />

conoscenza il collaborante si sia autoaccusato di gravissimi crimini oggetto di quel<br />

procedimento, avendo riferito circostanze, prima ignote, che lo coinvolgevano nel traffico di<br />

stupefacenti.<br />

Per quanto concerne poi l'argomento di sospetto introdotto dalla difesa con le<br />

domande rivolte al collaborante Spatola in ordine all'attività di poliziotto già svolta dal<br />

padre, asseritamente incompatibile con l'affiliazione dello stesso a "Cosa Nostra", (cfr.<br />

domande rivolte dall.avv. Milio in sede di controesame ff. 44 e ss. ud. 27/4/1994) deve<br />

osservarsi che, a prescindere dalla considerazione che il collaborante ha reso ampia<br />

spiegazione in ordine al suo precoce allontanamento (a soli 12 anni) dalla famiglia di sangue<br />

e del suo peculiare rapporto affettivo instaurato in giovane età con il già citato L'Ala Natale,<br />

attengiantesi a rapporto padre-figlio, l'evoluzione storica di "Cosa Nostra" è nel senso<br />

dell'affievolimento delle iniziali rigide regole "etiche" poste a base dell'adesione ad essa, tra<br />

le quali quella, ampiamente disattesa, dell'osservanza del vincolo coniugale nonchè quella<br />

della " limpidezza" delle parentele; in particolare su quest'ultimo punto la citata sentenza<br />

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