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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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CASS. SEZ. 6 SENT. 11711 DEL 21/08/90 (UD.30/03/90)<br />

“Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato rivestono il valore di prova e<br />

non di meri indizi, anche se necessitano di un riscontro esterno che, data l'ampiezza della<br />

formula adoperata dall'art. 192 cod. proc. pen. puo' essere condotto alla stregua di<br />

elementi e dati di qualsiasi tipo e natura”.<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 11795 DEL 24/08/90 (UD.11/05/90)<br />

“<strong>La</strong> chiamata di correo ha valore di prova e non di mero indizio e puo' essere<br />

utilizzata, previa valutazione della sua attendibilita', congiuntamente agli altri elementi di<br />

prova idonei a confermarne l'attendibilità”.<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 13316 DEL 11/10/90 (UD.29/03/90)<br />

“Con la norma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale il legislatore ha<br />

riconosciuto valore di prova e non di mero indizio alla chiamata in correita', stabilendo nel<br />

contempo che il giudizio di attendibilita' necessita di un riscontro esterno, costituito da altri<br />

elementi o dati probatori che lo confortino.<br />

Ttali elementi di riscontro non sono predeterminati nella loro specie o qualita' e<br />

pertanto possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purche' idonei a confermare<br />

l'attendibilita' della dichiarazione accusatoria.<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 02654 DEL 19/01/91<br />

“Alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192, comma terzo, nuovo<br />

codice di procedura penale, va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio, come<br />

appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione<br />

letterale "altri elementi di prova". <strong>La</strong> chiamata di correo, pertanto, puo' formare oggettivo<br />

supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori<br />

che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente, da un<br />

conto, che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio<br />

estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di<br />

colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme<br />

alla chiamata”.<br />

CASS. SEZ. UNITE SENT. 01048 DEL 01/02/92<br />

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