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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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anche, dal momento che era al S.I.S.D.E., l’istituzione”; per giustificare il fatto che oltre ad<br />

averlo trasferito dalla Sicilia aveva inibito al dott. Contrada anche ogni incarico con<br />

rilevanza esterna il teste ha dichiarato: “ se una persona si trova a qualunque titolo<br />

chiamata in causa per sospetti è bene che non si impegni perchè il rischio che,<br />

indipendentemente dalle qualità e dall’affidabilità della persona, possa per il fatto stesso di<br />

occuparsi di altre cose, creare delle remore, dei dubbi, dei sospetti ed appannare un<br />

risultato che, senza l’apporto di quella persona sarebbe un apporto tranquillo e non<br />

contestabile” cfr. ff. 8 e ss. ud. 15/7/1994).<br />

Sul trasferimento del dott. Contrada del 1986 l’Alto Commissario dell’epoca,<br />

Riccardo Boccia, nel corso della sua deposizione si è limitato a dichiarare : “ in<br />

quell’occasione cominciammo un po' a parlarne io con Parisi e con lui stesso, perchè questi<br />

potevano essere anche avvertimenti, era pericoloso, probabilmente anche poteva correre<br />

pericoli anche mortali, il povero Contrada. Quindi ci fu un’intesa, direi tra me Parisi e lui:<br />

mi sta bene, figlio mio, che te ne vai e ritorni al S.I.S.D.E., dove poi è tornato ed ha<br />

lavorato, penso; anche perchè posso aggiungere, se vuole, anche un po' dico forse un po'<br />

egoistico, il fatto che si chiaccherasse attorno....perchè bene o male ci entrava anche l’Alto<br />

Commissario poi in tutta questa storia e non era bello che questa figura che doveva essere<br />

veramente pulita come Cesare e poi la moglie di Cesare, il suo Capo di gabinetto era<br />

chiaccherato, ed allora decidemmo che era bene che si allontanasse da Palermo ” (cfr. ff.<br />

87 e ss. ud. 24/1/1995).<br />

Di quest’intesa a tre tra Boccia, Parisi e Contrada in ordine al trasferimento, che era<br />

stato in realtà subito dall’interessato, non vi è traccia nè nelle dichiarazioni rese al<br />

dibattimento dal Prefetto Vincenzo Parisi nè in quelle dello stesso imputato; da quanto<br />

affermato dal teste Boccia è emerso che, evidentemente, per ritenere le notizie diffuse in<br />

quell’articolo lesive per l’immagine dell’Ufficio dell’Alto Commissario egli non doveva<br />

essere in possesso, così come sostenuto dall’imputato, di documenti idonei a provarne<br />

l’assoluta estraneità a tutto il contesto accusatorio delineato nella rivista in oggetto.<br />

E' indubbio, poi, che il riferimento ai pericoli per l’incolumità fisica del dott.<br />

Contrada derivanti da quell’articolo sui “Siciliani”, rivista per la quale lo stesso Parisi nel<br />

corso della sua deposizione ha escluso intendimenti di delegittimazione in danno del dott.<br />

Contrada, era in realtà una motivazione apparente: se davvero dovesse ritenersi che un<br />

semplice articolo di stampa, peraltro pubblicato da un settimanale poco diffuso e che era<br />

rimasto in vita per pochissimo tempo, potesse produrre conseguenze di tal genere sarebbe<br />

fin troppo facile condurre a buon fine attacchi delegittimanti a carico di funzionari dello<br />

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