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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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correita' l'obbligo di fornire la prova dell'innocenza. Il cosiddetto riscontro, pur non<br />

dovendo presentare il valore di prova autonoma, deve infatti offrire ampie garanzie in<br />

ordine alla veridicità“.<br />

CASS. SEZ. UNITE SENT. 01653 DEL 22/02/93 (UD.21/10/92)<br />

“ In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correita' a<br />

mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo<br />

luogo sciogliere il problema della credibilita' del dichiarante (confitente e accusatore) in<br />

relazione, tra l'altro, alla sua personalita', alle sue condizioni socio-economiche e familiari,<br />

al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correita' ed alla genesi remota e prossima della<br />

sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo<br />

deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del<br />

chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza,<br />

della costanza, della spontaneita'; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.<br />

L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perche' non si<br />

puo' procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correita' e degli "altri<br />

elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'" se prima non si chiariscono gli<br />

eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in se', indipendentemente dagli elementi di<br />

verifica esterni ad essa”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 00683 DEL 22/01/96 (UD.12/12/95)<br />

“ In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione delle dichiarazioni rese da<br />

persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso, deve<br />

trovare applicazione la regola di giudizio che comporta anzitutto la verifica della<br />

credibilita' soggettiva del dichiarante in relazione anche alla sua personalita', al suo<br />

passato e ai rapporti con le persone accusate, e cio' come premessa che deve<br />

necessariamente precedere la verifica della intrinseca consistenza del contributo reso (alla<br />

luce dei criteri della precisione, coerenza, costanza e spontaneita') e la individuazione di<br />

significativi riscontri cosiddetti esterni”.<br />

CASS. SEZ. 6 SENT. 00295 DEL 16/01/95 (UD.18/11/94)<br />

“Essendo la spontaneita' e l'autonomia rispettivamente l'opposto dell'imposizione e<br />

del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilita' una<br />

dichiarazione accusatoria resa da un coimputato o imputato in un procedimento connesso,<br />

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