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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Dalla nuova configurazione legislativa deriva l'irretrattabilita' della scelta secondo<br />

cui la chiamata di correo puo' costituire valida prova di colpevolezza quando e' non<br />

soltanto attendibile (in quanto spontanea, costante, disinteressata, dettagliata e coerente)<br />

ma altresi' confermata da elementi estrinseci ad essa.<br />

Tali riscontri, tratti dal materiale probatorio, possono desumersi sia da dati<br />

obbiettivi, quali fatti o documenti, sia da dichiarazioni di testimoni o di coimputati o dello<br />

stesso accusato, purche' siano idonei a fare verificare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, e<br />

senza che debbano afferire direttamente al fatto-reato”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 15258 DEL 21/11/90<br />

“Il procedimento in virtu' del quale, affermata la generale credibilita' del chiamante<br />

o del dichiarante, se ne faccia discendere il sicuro valore probatorio di tutte le relative<br />

dichiarazioni e si considerino, gli accusati, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, a<br />

prescindere dall'esistenza di obiettivi riscontri delle accuse, non e' corretto. In tema di<br />

valutazione della prova, la chiamata in correita' richiede un cauto e prudente<br />

apprezzamento, da parte del giudice di merito, che e' tenuto a verificare se essa sia<br />

intrinsecamente attendibile, con riferimento alla genuinita', alla spontaneita', al<br />

disinteresse, alla costanza ed alla logica interna del racconto ed, inoltre, se sia confortata<br />

da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioe' da fatti storici che, se anche da soli non<br />

raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilita' del chiamato in correita'<br />

(altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente<br />

considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correita' e di questa<br />

rafforzativi”.<br />

CASS. SEZ. 1 SENT. 04153 DEL 07/04/92<br />

“Le chiamate di correita' possono assumere valore probatorio, quando siano dotate<br />

del requisito della attendibilita' sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo. Esse cioe'<br />

devono: provenire da soggetti, che conoscano il vero, perche' certamente concorsero alla<br />

commissione dell'illecito, che si attribuisce all'incolpato; essere spontanee, costanti,<br />

disinteressate (non provocate da motivi di odio o inimicizia), dettagliate e coerenti; essere<br />

il contenuto altamente verosimile per elementi oggettivi di riscontro. E' quindi da escludere<br />

che tale ultimo requisito possa essere sostituito dalla cosiddetta "attendibilita' generale" del<br />

chiamante da desumersi dalla autoincolpazione, la quale comporterebbe per il chiamato in<br />

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