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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Nonostante ciò, negli uffici della Questura era maturata invece una soluzione per<br />

avviare la pratica del Bontate verso una conclusione palesemente elusiva degli specifici<br />

quesiti posti dalla Prefettura.<br />

Ed infatti, con la nota citata del 24/4/1978 si era avviata un’istruttoria finalizzata ad<br />

accertare non l’esistenza di motivi ostativi o di concreti segni di ravvedimento, che avrebbe<br />

condotto direttamente ed inevitabilmente ad un esito negativo per il Bontate, bensì, in<br />

assoluta conformità con quanto asserito dallo stesso Bontate nella sua istanza del 1977, si<br />

era richiesto al I° Distretto di Polizia, territorialmente competente, di “far conoscere<br />

l’attività lavorativa svolta in atto dal Bontate, e se, in relazione a tale attività, il documento<br />

richiesto costituisca per lo stesso mezzo indispensabile di lavoro”.<br />

Con nota in data 1/6/1978, a firma del dirigente dott. Faranda, il I° Distretto di<br />

Polizia accertava che il Bontate era coltivatore diretto e produttore di agrumi, che conduceva<br />

personalmente l’azienda agricola di sua proprietà, quelle della moglie e delle sorelle e che<br />

per occuparsi della conduzione dei fondi aveva necessità di spostarsi; concludeva<br />

affermando che “ la patente richiesta dal Bontate, appare un mezzo necessario di lavoro<br />

per lo stesso”. Pertanto il I° Distretto di Polizia, investito del predetto accertamento, si era<br />

limitato a rispondere al quesito posto con la nota della Questura del 24/4/1978, senza avere<br />

contezza degli specifici quesiti posti dalla Prefettura sul conto del Bontate e, peraltro, il<br />

dott.Francesco Faranda, escusso all’udienza del 21/3/1995, ha tenuto a precisare che, mentre<br />

nella richiesta di informazioni trasmessa al proprio ufficio si chiedeva di verificare se la<br />

patente fosse “mezzo indispensabile” di lavoro, egli con la nota in oggetto si era limitato a<br />

configurarlo come “mezzo necessario” (cfr. f.10 ud. cit.).<br />

Nel corso della sua deposizione dibattimentale il dott. Faranda ha dichiarato di non<br />

conservare ricordo di un interessamento del dott. Contrada per tale pratica (“ che io ricordi,<br />

no. Guardi io non ricordavo neanche che avevo trattato della patente”cfr. f. 15 ud. cit.) e<br />

solo nel prosieguo ha ritenuto, in via meramente deduttiva, di potere escludere tale<br />

interessamento.<br />

Osserva il Tribunale che un altro momento decisivo nella pratica in esame, oltre a<br />

quello già segnalato che aveva dato l'avvio all’istruzione interna agli uffici della Questura,<br />

sulla falsariga di quanto asserito dallo stesso Bontate nella sua istanza, è quello della<br />

risposta che era stata data con la nota del 29/7/1978 alla richiesta di parere formulata dalla<br />

Prefettura in data 3/4/1978.<br />

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