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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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successive dichiarazioni rese all’udienza del 24/3/1995, entrando in contraddizione con<br />

quanto dichiarato in precedenza, ha ammesso che “normalmente” il funzionario<br />

responsabile della Centrale Operativa, quando accadeva un fatto di criminalità di particolare<br />

rilievo, informava subito e per primo il capo della Squadra Mobile e successivamente il<br />

capo della Criminalpol; ha dichiarato di non avere, però, alcun ricordo della trasmissione di<br />

tale notizia, ed ha attribuito la mancanza di ricordi sul punto (pur non potendo escludere la<br />

circostanza “ può darsi pure che mi sia stata fatta questa segnalazione” cfr. f. 62 ud. cit.) al<br />

fatto che l’elemento investigativo in oggetto non era stato preso in particolare<br />

considerazione dalla Squadra Mobile che doveva occuparsi del caso.<br />

L’assunto difensivo, sulla base delle risultanze documentali acquisite, appare del<br />

tutto infondato: ed infatti, come si è già avuto modo di evidenziare, nel rapporto giudiziario<br />

redatto dalla Squadra Mobile, in data 27/8/1982, quella telefonata era stata segnalata come<br />

l’unico ed attendibile elemento investigativo emerso dalle indagini finalizzate<br />

all’individuazione dei responsabili della scomparsa del Tagliavia.<br />

Peraltro, anche dalla richiesta di ulteriori indagini, acquisita in atti, formulata dalla<br />

Procura della <strong>Repubblica</strong> in data 25/9/1982, risulta che l’elemento di maggior interesse<br />

nell’ambito di quelle indagini condotte dalla Squadra Mobile era ritenuto anche dall’A.G.<br />

proprio la telefonata anonima pervenuta il 5/9/1981 (cfr. doc. acquisita all’ud. del<br />

16/9/1994).<br />

Dalle esposte emergenze processuali si evince, quindi, che quell’elemento<br />

investigativo, pervenuto con assoluta precisione e tempestività al gruppo dei Marchese, così<br />

come riferito dal collaborante, era stato ritenuto particolarmente significativo ed attendibile<br />

dagli Inquirenti dell’epoca, anche se affidato ad una delazione anonima che nel periodo in<br />

questione, unitamente alle informazioni di natura confidenziale, era una delle principali<br />

fonti di acquisizione di elementi di interesse investigativo, ed inoltre che, la notizia in<br />

oggetto, per il ruolo ricoperto all’epoca dall’imputato, era tra quelle che certamente<br />

pervenivano alla sua conoscenza.<br />

Resta da esaminare la linea difensiva avente ad oggetto l’asserita incompatibilità<br />

logica tra le notizie riferite dal Marchese, che l’imputato ha definito “assolutamente false ed<br />

inventate” (cfr. ud. 22/4/1994 ff. 45 e ss.), e l’attività di indagine posta in essere dal dott.<br />

Contrada nei confronti del gruppo dei Marchese, essenzialmente confluita nel rapporto di<br />

denuncia per gli omicidi Giuliano e Basile del 7/2/1981 (cfr. esame imputato ud. 23/12/1994<br />

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