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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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SENT. Sez.I, 30 gennaio 1992 n° 80, che avendo definito gran parte delle posizioni<br />

processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri, noto come il cosiddetto<br />

primo maxiprocesso di Palermo, costituisce senz'altro un fondamentale punto di riferimento<br />

ermeneutico in tema di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con particolare riferimento<br />

alla chiamata di correo nello specifico settore di processi aventi per oggetto la fattispecie<br />

associativa di cui all'art. 416 bis c.p. e reati connessi.<br />

<strong>La</strong> Corte di Cassazione, infatti, approfondendo l'analisi dell'art. 192 c.p.p. ha<br />

sottolineato che non si puo' attribuire all'articolo in questione il significato di "valorizzare<br />

solo i riscontri oggettivi o altrimenti detti reali della partecipazione del chiamato" ne' tanto<br />

meno quello di "rendere inutili le ulteriori chiamate di correo".<br />

Ha per contro sostenuto che alla norma citata bisogna riconoscere oltre che una<br />

portata limitativa del principio del libero convincimento anche un effetto estensivo dei<br />

poteri del giudice.<br />

Ed infatti , la Corte dopo aver ribadito che alle dichiarazioni rese dal coimputato o<br />

dall' imputato di reato connesso deve essere riconosciuta la natura di prova rappresentativa,<br />

sebbene caratterizzata da una "parzialita' contenutistica" che pertanto richiede il necessario<br />

riscontro convalidante, ha affermato che il nuovo codice non solo ha eliminato ogni residuo<br />

dubbio sulla utilizzabilita' della chiamata di correo, ma ne ha ridotto la distanza anche sul<br />

piano della concreta valutabilita' dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria e'<br />

in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che puo' ben essere omologo e cioe'<br />

elemento di prova della stessa specie dato che il legislatore ha espressamente richiesto che<br />

gli altri elementi di prova fossero "aggiuntivi " e non " di specie diversa".<br />

Muovendo proprio dal raffronto tra i commi II e III dell' art. 192 c.p.p. la Suprema<br />

Corte ha ulteriormente precisato che mentre la significativita' probatoria degli indizi richiede<br />

i requisiti della gravita' precisione e concordanza, il terzo comma non pone ne' limiti<br />

quantitativi ne' qualitativi al grado significativo della chiamata di correo, con conseguente<br />

possibilita' di attribuire pieno valore confermativo a successive chiamate le quali vanno<br />

sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro.<br />

Quanto poi all'uso del plurale ("altri elementi di prova"), la Suprema Corte ha<br />

precisato che esso non implica la necessita' di una pluralita' di riscontri data<br />

l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri", essendo sufficiente che un solo elemento di prova si<br />

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