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PDF, 3.421 KB - La Privata Repubblica

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Conti, all’inserimento del Conti Pietro e del Sorce Vincenzo in “Cosa Nostra”, al rapporto di<br />

conoscenza tra i Conti e l’odierno imputato ed alla sua presenza nel locale “Madison”; tali<br />

circostanze sono idonee a conferire credibilità all’intero suo racconto. Alcune positive<br />

conferme alle rivelazioni del Pirrone sono venute anche dalle dichiarazioni rese<br />

dall’imputato e da Conti Cosimo, i quali, invero, non hanno smentito le sole circostanze<br />

riferite dal collaborante che erano verificabili “aliunde” (visita presso gli uffici della<br />

Questura- presenza dell’imputato nel locale “Madison” desumibile anche dalle annotazioni<br />

dell’ agenda dell’imputato), mentre hanno negato tutte le altre circostanze, anche di<br />

contenuto non illecito direttamente rilevate dal collaborante, che avrebbero potuto<br />

avvalorare l’esistenza tra loro di un particolare rapporto di amicizia.<br />

D’altra parte non v'è alcun plausibile motivo per cui il Pirrone avrebbe dovuto<br />

inserire all’interno di un racconto veritiero talune circostanze false apprese sul conto<br />

dell’odierno imputato non soltanto da Conti Cosimo ma anche da altri soggetti; peraltro è<br />

stato ammesso dallo stesso imputato che non aveva mai avuto occasione di occuparsi per<br />

ragioni d’ufficio di tale soggetto (cfr. dich rese all’ud. del 13/10/1995).<br />

Osserva il Tribunale che il contenuto delle dichiarazioni del Pirrone sul conto<br />

dell’odierno imputato proveniente da fonti completamente diverse da quelle degli altri<br />

collaboratori di giustizia, è risultato, peraltro, convergente con le indicazioni rese dagli altri<br />

propalanti sia con riferimento alla tipologia di condotte poste in essere (agevolazione<br />

dell’organizzazione criminale “Cosa Nostra” mediante l’anticipazione di notizie su<br />

perquisizioni, altre operazioni di Polizia ovvero provvedimenti restrittivi prossimi<br />

all’esecuzione), sia con riferimento ai periodi di tempo (egli ha indicato quale riferimento<br />

cronologico alle proprie notizie un periodo compreso tra il 1976 ed il 1979). Vi è, poi, un<br />

altro punto delle dichiarazioni del Pirrone che conferma gli elementi probatori emersi dalle<br />

dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia: la disponibilità da parte degli<br />

appartenenti alla famiglia del Riccobono di fonti informative all’interno della Questura e la<br />

propensione del dott. Contrada ad accettare “qualche regalo”.<br />

Infatti anche il Cancemi ha dichiarato di avere appreso dal proprio capo mandamento<br />

Giuseppe Calò, la frase testuale "stu sbirru è unu chi mancia, uni chi l'avi nne manu Saro<br />

Riccobono e Stefano Bontate" (cfr. f.43 ud. 28/4/94), chiarendo che l'espressione "poliziotto<br />

che mangia", nel gergo in uso ai mafiosi deve essere intesa come restituzione in soldi o in<br />

altro dei favori resi da un poliziotto (cfr. dichiarazioni di Mutolo e Cancemi).<br />

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